Attenuanti Generiche Negate: Quando la Personalità dell’Imputato Giustifica il Diniego
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di concessione delle attenuanti generiche: la valutazione della personalità dell’imputato gioca un ruolo cruciale. Quando emergono elementi concreti che delineano un profilo negativo, il giudice di merito può legittimamente negare la riduzione di pena, senza essere tenuto a esaminare meticolosamente ogni singolo fattore potenzialmente favorevole. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Analisi: un Ricorso Dichiarato Inammissibile
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano negato il beneficio era viziata da violazione di legge e manifesta illogicità.
L’imputato sperava in un riesame da parte della Suprema Corte, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto la contestazione manifestamente infondata, confermando la piena legittimità della decisione impugnata.
La Valutazione del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione ruota attorno all’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha richiamato un suo consolidato orientamento: per motivare il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o presenti agli atti. È sufficiente che fondi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato la sua scelta sulla base di tre elementi chiave:
1. La personalità assolutamente negativa del ricorrente, desunta dai suoi numerosi e specifici precedenti penali.
2. La circostanza che il reato fosse stato commesso mentre l’imputato era già sottoposto a una misura cautelare.
3. La grave strumentalizzazione di un soggetto psichicamente fragile per la commissione del reato.
Questi fattori, nel loro insieme, hanno delineato un quadro sufficientemente chiaro da superare qualsiasi altro potenziale elemento a favore dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto esente da illogicità. Il ragionamento seguito dai giudici di merito è stato considerato coerente e giuridicamente corretto. L’appello, cercando di contestare la valutazione negativa della personalità, mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non riesamina le prove, ma si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza un principio cardine: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su un’analisi complessiva della vicenda e della personalità del reo. Una motivazione che si fonda su elementi concreti e negativi, come precedenti penali specifici e modalità particolarmente riprovevoli del reato, è sufficiente a giustificare il diniego del beneficio. Per la difesa, ciò significa che non basta evidenziare alcuni aspetti positivi, ma è necessario contestare efficacemente e logicamente la valutazione negativa complessiva tracciata dal giudice.
Un giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per motivare il diniego, senza dover analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Nel caso specifico, il diniego è stato giustificato da una personalità “assolutamente negativa” del ricorrente, desunta da plurimi precedenti penali, dalla commissione del reato durante una misura cautelare e dalla strumentalizzazione di un soggetto fragile.
Cosa succede se un ricorso contro il diniego delle attenuanti viene ritenuto infondato dalla Cassazione?
Se la Corte di Cassazione ritiene il ricorso manifestamente infondato, lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36791 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36791 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove il giudice di merito rileva che il diniego delle menzionate attenuanti risulta giustificato dalla personalità assolutamente negativa del ricorrente, ricavata dai plurimi e specifici precedenti penali, dalla commissione del fatto addebitatogli durante la pendenza della misura cautelare e dalla strumentalizzazione, di cui il ricorrente sarebbe autore, di un soggetto psichicamente fragile per la commissione del reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.