Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27121 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27121 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Napoli il 23/7/2002
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3/10/2022
Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli ar comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., AVV_NOTAIO, che ha concluso l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appellò di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli Nord che, in data 4/2/2022, aveva riconosciuto l’imputato colpevole delitto di rapina aggravata in concorso con un minore, separatamente giudicato condannandolo, ritenuta la continuazione con gli analoghi fatti, irrevocabilmente giudicati sentenza n.603/2020 del Tribunale di Napoli Nord, alla pena finale di anni tre,mesi quattro reclusione ed euro 1800,00 di multa,
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO il quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. in quanto la Corte territoriale ha confe la responsabilità del prevenuto per l’addebito ascrittogli sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazio coimputato, in assenza di riscontri individualizzanti. In proposito la sentenza impugnata infatti, assunto quale elemento probante che gli abiti indossati dal ricorrente al mome dell’arresto per la rapina commessa sei giorni dopo quella a giudizio fossero gli stessi nei episodi, pur non emergendo siffatto dato dal compendio investigativo ovvero dalla sentenza di primo grado e non avendo i giudici d’appello spiegato su quali elementi abbiano fondat simile convincimento;
2.2 la mancanza di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche in quant a fronte di specifica doglianza, la Corte territoriale si è limitata ad argomentare sulla della pena senza giustificare il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze ex art. 62 cod.pen.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha evaso co motivazione congrua le censure difensive inerenti la valutazione della prova, evidenziand che le dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato COGNOMECOGNOME acquisite al fasci processuale, trovano conferma non solo nelle analogie relative all’abbigliamento d prevenuto in occasione della rapina a giudizio e di quella, di solo sei giorni successi relazione alla quale fu arrestato in flagranza, ma anche nelle sovrapponibili modalità operat degli episodi delittuosi, consumati nei confronti di due esercizi posti a breve distanz comune di Trentola Ducenta, utilizzando a scopo intimidatorio colpi di petardi e spari di pistola, ad opera di due soggetti che viaggiavano con uno scooter Piaggio. In data settembre 2020, subito dopo la rapina perpetrata ai danni del ristorante “O Mericano”, ricorrente veniva fermato unitamente al complice a bordo di un ciclomotore Piaggio Beverl di colore nero, senza targa e, in sede di perquisizione, sulla persona del prevenuto veniv rinvenuti petardi tipo “cobra” mentre il coimputato deteneva una pistola di scena di co nero con relative cartucce.
Il compendio indiziario acquisito in atti risulta correttamente scrutinato e appare d di univocità e concludenza rappresentativa sicché non possono trovare ingresso le censure difensive intese ad una rilettura RAGIONE_SOCIALE emergenze acquisite.
Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo alla denunzia di omessa motivazione in relazione alle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. La Corte territoriale, dopo aver corretta riepilogato le doglianze esposte nel secondo motivo d’appello, ha argomentato l’impossibili di addivenire ad una riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado a tit continuazione, segnalando la gravità del fatto a giudizio, realizzato con modalità che suscit
particolare allarme per la carica intimidatoria usata, ed evidenziando l’inclinazio delinquere del prevenuto, resosi responsabile di ben due rapine in un brevissimo arco temporale.
Le considerazioni svolte dai giudici di appello in punto di congruità della pena implic in maniera inequivoca il rigetto dell’istanza difensiva di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE atten generiche. Questa Corte ha in più occasioni evidenziato che la richiesta di concessione dell circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allor sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattame sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv 275057-01; Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, Rv. 207668 – 01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 19 Maggio 2023
Sentenza a motivazione semplificata