Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 26/01/1995
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 20 dicembre 2023, con la quale NOME veniva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 20.000, 00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 308/1990.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fin della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclu sione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Rv. 279549).
2.2. La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica le ragioni per cui il giudice di primo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 2 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01), in particolar modo evidenziando la mancanza di elementi positivamente valutabili, avuto riguardo all’obiettiva gravità del fatto e alla presenza di un precedente penale per un reato in materia di armi che, ancorché commesso dall’imputato in età minorile, deve ritenersi di altrettanta gravità.
Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo
la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conve con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incen tezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorren pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Roma, 11/03/2025