Circostanze Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Contano di Più
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base al caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale che tiene conto di molti fattori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali possano influenzare pesantemente questa decisione, portando al diniego del beneficio anche quando in passato era stato concesso per reati simili.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato era stato condannato per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). La difesa sosteneva che il diniego fosse ingiusto, probabilmente facendo leva su situazioni precedenti in cui l’imputato aveva beneficiato di un trattamento più mite per reati analoghi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non hanno nemmeno esaminato nel dettaglio le lamentele del ricorrente, ritenendo che la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione corretta e legalmente inattaccabile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Peso dei Precedenti Penali sulle Circostanze Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha giustificato l’inammissibilità. La Suprema Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il proprio diniego, basandosi su due elementi chiave:
1. I Precedenti Penali: La Corte territoriale aveva dato il giusto peso ai precedenti penali dell’imputato. La presenza di un casellario giudiziale non pulito è un fattore che il giudice deve considerare per valutare la personalità dell’imputato e la sua capacità a delinquere.
2. La Gravità del Reato: I giudici hanno operato un confronto cruciale. Hanno evidenziato che il reato oggetto del presente procedimento, pur essendo formalmente simile a uno commesso in passato, era da considerarsi più grave. Nel caso precedente, per il quale erano state concesse le attenuanti, la condotta era stata valutata diversamente. Nel caso attuale, invece, la stessa condotta, alla luce del percorso criminale dell’imputato, è stata ritenuta meritevole di una sanzione più severa, senza sconti di pena.
In sostanza, la Cassazione ha confermato che la concessione delle attenuanti non è un diritto e che una valutazione negativa basata su precedenti specifici e su una corretta analisi della gravità del fatto è pienamente legittima.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel concedere o negare le circostanze attenuanti generiche. Un ricorso in Cassazione contro tale decisione ha poche speranze di successo se la motivazione del giudice d’appello è logica e giuridicamente fondata.
In secondo luogo, dimostra che non si può dare per scontata la concessione delle attenuanti solo perché sono state riconosciute in passato per reati simili. Ogni processo fa storia a sé e il giudice deve valutare il comportamento attuale alla luce dell’intera storia criminale dell’imputato. Un precedente specifico può essere l’elemento che fa pendere la bilancia della giustizia verso una maggiore severità, giustificando pienamente il diniego di qualsiasi beneficio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto che il ricorso riproponesse argomenti già adeguatamente esaminati e respinti con motivazioni giuridicamente corrette dai giudici di merito, in particolare dalla Corte d’Appello.
Qual è stato il motivo principale per cui non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Il motivo principale è stato la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato, tra cui uno specifico che ha portato i giudici a considerare il reato attuale più grave rispetto a un reato analogo commesso in passato, per il quale le attenuanti erano state invece concesse.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanz attenuanti generiche evidenziando i precedenti penali, fra i quali uno specifico e c correttamente ha individuato nel reto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per il quale non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, oggetto del presente procedimento, quello più grave rispetto all’analogo reato ex art. 73, comma, 5 d.P.R. n. 309/1990, per il quale furono concesse le circostanze attenuanti generiche, oggetto d precedente sentenza irrevocabile;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOMEQ, NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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