Attenuanti generiche: quando i precedenti penali pesano più della giovane età
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la sanzione al caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali e la condotta successiva al reato possano neutralizzare elementi favorevoli, come la giovane età, portando al diniego del beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di ricettazione emessa dal GUP del Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, un giovane uomo, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti della sentenza di secondo grado: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena inflitta (la cosiddetta dosimetria della pena).
La difesa sosteneva che la giovane età e altri elementi positivi avrebbero dovuto indurre i giudici a concedere una mitigazione della sanzione. La questione centrale, quindi, era stabilire se questi fattori fossero sufficienti a giustificare una pena più lieve.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la Corte di Appello aveva correttamente e logicamente motivato la sua decisione di non concedere le attenuanti generiche, basando la propria valutazione su elementi concreti e oggettivi che delineavano un quadro sfavorevole della personalità dell’imputato.
Le motivazioni: il peso dei precedenti nel diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della motivazione risiede nel cosiddetto “giudizio personologico” sull’imputato. La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito avessero dato il giusto peso a due fattori cruciali:
1. I precedenti specifici: Nonostante la giovane età, l’imputato aveva già a suo carico precedenti penali specifici, ovvero relativi a reati della stessa indole. Questo elemento è stato interpretato come un indicatore di una tendenza a delinquere non occasionale.
2. La condotta successiva: L’imputato aveva commesso altri illeciti anche in un momento successivo ai fatti per cui era a processo. Tale comportamento è stato visto come la prova di una mancata revisione critica del proprio operato e di una persistenza nel percorso criminale.
Questi due elementi, valutati complessivamente, hanno portato i giudici a formulare un giudizio personologico negativo. Di fronte a questo quadro, gli argomenti della difesa, come la giovane età, sono stati considerati “recessivi”, cioè meno importanti e non in grado di giustificare la concessione delle attenuanti generiche. La decisione, pertanto, non è stata arbitraria, ma fondata su una congrua valutazione dei fatti.
Le conclusioni: Implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico. La giovane età può essere un elemento a favore, ma non è una “carta bianca”. I giudici sono tenuti a compiere una valutazione globale della personalità dell’imputato, e in questo bilanciamento i precedenti penali e la condotta di vita, sia passata che recente, hanno un peso determinante. Per sperare in una mitigazione della pena, è fondamentale dimostrare non solo l’assenza di elementi negativi, ma anche la presenza di un percorso di vita che indichi un reale allontanamento dal mondo del crimine. In caso contrario, come dimostra questa decisione, anche un’età anagrafica non avanzata può non essere sufficiente a ottenere una sanzione più mite.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate, relative al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, sono state ritenute manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione.
La giovane età è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, la sentenza chiarisce che la giovane età non è di per sé sufficiente. Può essere superata da elementi negativi, come la presenza di precedenti penali specifici e la commissione di nuovi illeciti, che dimostrano un giudizio personologico sfavorevole.
Quali elementi hanno portato al diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
Il diniego è stato fondato su due elementi principali: i precedenti penali specifici a carico dell’imputato e la commissione di ulteriori illeciti anche in epoca successiva ai fatti per cui era giudicato, elementi che hanno dimostrato una personalità non meritevole del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2399 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2399 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
LENTI NOME n. a Livorno il 25/3/2003
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/3/2023
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Livorno che, in data 1/6/2022, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Le censure formulate in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate. La Corte di merito ha congruamente chiarito le ragioni che fondano il diniego dell’invocata mitigazione sanzionatoria, avendo (pag. 3 richiamato i precedenti specifici che militano, nonostante la giovane età, a carico d prevenuto e la commissione anche in epoca successiva ai fatti a giudizio di nuovo illeciti, dimostrazione di un giudizio personologico di sfavore che ha comportato la recessività degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della richiesta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente