Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1672 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAGLIANO SABINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per a portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramani custodito nella tasca portaoggetti della portiera lato guidatore dell’autovett sua proprietà e da lui, nella circostanza, condotta;
che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, NOME COGNOME taccia, termini di assoluta ed insuperabile genericità, di violazione di legge la sen impugnata che, in realtà, contiene la compiuta esposizione della vicenda interesse processuale, così come la scrupolosa disamina dei formulati motivi appello;
che i giudici di merito hanno, invero, convenientemente spiegato che l concreta collocazione dello strumento, in sé senz’altro dotato di autonoma elevata attitudine lesiva, convince – al di là di ogni ragionevole dubbio dispetto della versione difensiva, che si pretende assistita dal contributo testimone – della conoscenza o, quantomeno, della conoscibilità, in capo all’imputato, della sua presenza a bordo del veicolo e della possibili servirsene agevolmente, se del caso, per l’offesa alla persona;
che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, si sostiene, avrebbero dov essere concesse in ragione del buon comportamento processuale di COGNOME COGNOME della positiva evoluzione della sua personalità, profili già vagliati dai giu merito, che hanno, invece, giustificato la decisione rilevando come l’imputato peraltro gravato da svariati precedenti penali – non abbia dato segno di effett resipiscenza, a tal fine non potendosi oltremodo valorizzare la sottoposizi all’esame dibattimentale, che si risolve nell’esercizio di prerogative difensiv che la decisione impugnata è, dunque, supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazion dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al f ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limita prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quel ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del benefic sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’en del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo suffici (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 de 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d
causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.