Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45071 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 04/03/2002
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto pluriaggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Illogicità e contraddittorietà della motivazione evincibile dal testo del provvedimento impugnato; 2. Inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 125, 192, 530 e 603 cod. proc. pen.; 3. Erronea applicazione degli artt. 132, 133, 61 n. 5, 62bis, 625 n. 4, 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo e secondo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che il rigetto della richiesta di integrazione probatoria avanzata dalla difesa in appello è fondato su argomentazioni non censurabili in questa sede, avendo la Corte di merito ritenuto non necessaria ai fini del decidere la visione dei filmati contenuti nei CD in atti. Occorre all’uopo rilevare come il vigente codice di rito penale ponga una presunzione di completezza dell’istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. Secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 259893; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 258236). Nell’alveo dell’orientamento interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha anche ribadito che l’esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione de giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell’ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi per il caso di mancata rinnovazione – l’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).
Considerato, quanto alle doglianze contenute nell’ultimo motivo di ricorso, che, in base ad orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato in modo pertinente nella sentenza impugnata, l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorra con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest’ultimo (così Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159 – 01; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, Rv. 272203 – 01).
Considerato che le censure riguardanti la ricorrenza delle aggravanti della destrezza e della minorata difesa si appalesano del tutto generiche e prive di confronto con le puntuali argomentazioni illustrate in motivazione, coerenti con le risultanze probatorie ivi rappresentate e conformi ai principi ermeneutici stabiliti in questa sede.
Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto idonea motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, il quale, sebbene incensurato, ha commesso i reati mentre era sottoposto a misura cautelare nell’ambito di altro procedimento penale.
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente