Attenuanti Generiche Negate: La Severità della Cassazione sui Reati Ambientali
L’ordinanza in esame offre un importante spaccato sulla valutazione delle attenuanti generiche nel contesto dei reati ambientali e sulla rigidità della Corte di Cassazione di fronte a ricorsi che mirano a una rivalutazione dei fatti. Il caso riguarda un soggetto condannato per aver gestito una discarica abusiva, il quale si è visto negare qualsiasi sconto di pena a causa dei suoi precedenti e della gravità della sua condotta. La decisione sottolinea un principio fondamentale: le attenuanti non sono un diritto, ma una concessione che va meritata attraverso elementi positivi, del tutto assenti in questa vicenda.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006, concernente l’abbandono e l’incendio di rifiuti. L’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando due vizi principali: un’errata affermazione della sua responsabilità, sostenendo di non essere il proprietario dell’area in cui era stato incendiato un frigorifero, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente ordine di confisca del terreno.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare le prove già valutate nei gradi di merito, proponendo una lettura dei fatti a lui più favorevole. Tuttavia, come vedremo, questo tipo di richiesta si scontra con i limiti strutturali del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che le censure mosse dal ricorrente fossero sostanzialmente un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la motivazione della sentenza d’appello era logica, congrua e basata su elementi oggettivi emersi durante il processo, e come tale non sindacabile.
La Corte ha inoltre confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito sia sulla responsabilità dell’imputato, desunta dalla sua disponibilità dell’area e da sue stesse ammissioni, sia sul diniego delle attenuanti.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e le Attenuanti Generiche
La decisione si fonda su due pilastri argomentativi solidi e consolidati nella giurisprudenza.
Limiti al Ricorso per Cassazione
In primo luogo, la Corte ha ricordato che il suo compito non è quello di un “terzo grado” di giudizio sui fatti. Non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se la motivazione di questi ultimi è esente da vizi logici o giuridici manifesti. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva logicamente dedotto la responsabilità dell’imputato dal fatto che si trovasse sul luogo senza fornire spiegazioni alternative e che, nel suo stesso atto di impugnazione, avesse affermato di aver “bonificato” il fondo, un’azione che presuppone un titolo di possesso o proprietà.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Giustificazione
Il punto cruciale della decisione riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha chiarito che il loro riconoscimento non è un diritto automatico che scatta in assenza di elementi negativi. Al contrario, è una facoltà discrezionale del giudice che richiede la presenza di elementi di segno positivo sulla personalità del reo. L’assenza di tali elementi giustifica pienamente il diniego.
Nel caso in esame, il giudice di merito aveva evidenziato non solo l’assenza di elementi positivi, ma la presenza di fattori fortemente negativi: i numerosi precedenti penali dell’imputato e la circostanza che egli avesse accumulato una “ingente quantità di rifiuti, gestendo di fatto una discarica abusiva”. Questa condotta è stata ritenuta indicativa di una personalità non meritevole del beneficio, rendendo la decisione di negare le attenuanti pienamente legittima. Di conseguenza, è stata confermata anche la confisca dell’area, prevista come sanzione specifica per questo tipo di reato.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali del nostro sistema penale. Primo: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non una nuova istanza per riesaminare le prove. Secondo: le attenuanti generiche non sono un automatismo, ma una concessione legata a una valutazione positiva della personalità dell’imputato, che non può essere accordata in presenza di un curriculum criminale significativo e di una condotta di reato particolarmente grave e protratta nel tempo. La decisione rappresenta un monito per chi, pur macchiandosi di reati gravi come quelli ambientali, spera in un trattamento sanzionatorio mite senza dimostrare alcun segno di ravvedimento.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare violazioni di legge, tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito, un compito che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche sono state negate perché la loro concessione richiede elementi positivi sulla personalità dell’imputato. In questo caso, il giudice ha riscontrato l’assenza di tali elementi, evidenziando al contrario elementi negativi come i numerosi precedenti penali e la gestione di una vasta discarica abusiva.
La confisca dell’area è una conseguenza automatica della condanna per questo reato?
Sì, secondo l’ordinanza, la confisca dell’area è una statuizione che deriva direttamente dalla legge (art. 256 bis, comma 5, d.lgs. 152/2006) come conseguenza della condanna per il reato di gestione di discarica abusiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRACUSA il 29/01/1964
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 256 bis d.vo 152/2006, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, in quanto il giudi inferito erroneamente la proprietà dell’area ove il complice incendrGa un frigorifero abbandonato e in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla confisca.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate all Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nu lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimi doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congr fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quind non censurabile. Con riferimento all’affermazione della responsabilità la Corte territoriale, motivazione logica ed esente da vizi, ha affermato che l’area in questione era comunque nella disponibilità dell’imputato, essendo, peraltro sopraggiunto sui luoghi, senza addurre alcu giustificazione alternativa, se non il possesso del fondo. Peraltro, il giudice ha evidenziat nell’atto di impugnazione il ricorrente ha affermato di aver bonificato i luoghi, affermazione conferma che egli è il proprietario del fondo.
Da qui anche la statuizione relativa alla confisca dell’area, ai sensi dell’art. 256 bis c 5, d.lgs.152/2006.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un dir conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richied elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione del stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato l’assenza di elementi positivi, richiamato i numerosi precedenti penali e per contro, affermato che il ricorrente, qu possessore dell’area, aveva accumulato un’ingente quantità di rifiuti, gestendo di fatto discarica abusiva.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024