Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Giustificano il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato per calibrare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i criteri che possono portare a negare questo beneficio, soprattutto in presenza di un passato criminale significativo. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, proposto da un soggetto condannato per reati fiscali, la cui richiesta di una pena più mite è stata respinta proprio a causa dei suoi precedenti.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per la violazione dell’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, una norma che sanziona la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili al fine di evadere le imposte. L’imputato, ritenendo la pena eccessiva, ha presentato ricorso alla Corte di Appello, la quale ha però confermato la decisione di primo grado, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’erronea valutazione da parte dei giudici di merito nel negargli il beneficio di una riduzione di pena.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione logica, completa e giuridicamente ineccepibile per giustificare il diniego delle attenuanti generiche. La decisione non è stata arbitraria, ma fondata su elementi concreti e negativi emersi dal profilo dell’imputato.
Il ricorso è stato quindi considerato inconsistente, in quanto non ha saputo mettere in discussione la coerenza del ragionamento seguito dai giudici di merito. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha applicato le sanzioni previste dall’art. 616 del codice di procedura penale per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche. I giudici di merito avevano evidenziato che l’imputato non poteva essere considerato incensurato. Al contrario, il suo certificato penale riportava precedenti specifici e rilevanti: due condanne per insolvenza fraudolenta e una per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Questi precedenti non erano stati considerati come semplici macchie isolate nel passato dell’imputato, ma come indicatori di una tendenza a commettere reati di natura economico-finanziaria, simili a quello per cui era stato condannato. Inoltre, la Corte ha sottolineato come, durante il processo, non fossero emersi elementi positivi (come un comportamento processuale collaborativo, un pentimento o un tentativo di risarcimento) che potessero bilanciare gli aspetti negativi della sua personalità. In assenza di qualsiasi fattore favorevole, la valutazione del giudice non poteva che portare al diniego del beneficio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione discrezionale del giudice, che deve essere motivata sulla base di una valutazione complessiva della persona e del reato. La presenza di precedenti penali, specialmente se gravi e pertinenti alla natura del nuovo reato, costituisce un ostacolo significativo all’ottenimento di uno sconto di pena. La decisione insegna che, per sperare in un trattamento sanzionatorio più mite, non basta l’assenza di elementi aggravanti, ma è necessaria la presenza di elementi positivi concreti che possano giustificare la concessione del beneficio.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere le attenuanti generiche?
Non automaticamente, ma rappresenta un elemento fortemente negativo. La decisione si basa su una valutazione complessiva del giudice. In questo caso, i precedenti per insolvenza fraudolenta e omesso versamento, uniti all’assenza di elementi positivi, hanno giustificato il diniego.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘del tutto inconsistente’ perché la Corte di Appello aveva già spiegato in modo chiaro e logico le ragioni del diniego delle attenuanti, basandosi sui precedenti penali dell’imputato e sulla mancanza di fattori positivi da valutare.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29476 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ANOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per la violazione in concors dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000;
Rilevato che il ricorrente presenta un unico motivo di censura per diniego delle generiche;
Ritenuto che il motivo sia del tutto inconsistente: la Corte territoriale ha ben spiegato l’imputato non era incensurato ma gravato, al di là di numerosissimi precedenti per reat depenalizzati, da due condanne per insolvenza fraudolenta e da omesso versamento delle ritenute previdenziali e che, per giunta, non vi erano elementi positivi da valut favorevolmente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente