Attenuanti Generiche: No se la Violenza è Sproporzionata
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale discrezionalità, specialmente in contesti di reati caratterizzati da particolare violenza e da una personalità negativa del reo. Analizziamo come la Suprema Corte ha bilanciato questi elementi nel confermare una condanna per lesioni personali aggravate.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. La presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla quantificazione della pena, ritenuta eccessivamente superiore al minimo previsto dalla legge senza un’adeguata giustificazione.
2. Un’analoga censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare un’ulteriore riduzione della sanzione.
La Corte d’Appello, pur avendo già ridotto la pena rispetto al primo grado, aveva comunque negato le attenuanti, basando la propria decisione su specifici elementi negativi.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione. Il fulcro della decisione risiede nella piena validità del ragionamento seguito dalla Corte territoriale. Quest’ultima, nel decidere sulla pena e sulle attenuanti, aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e congrua, evidenziando due elementi preponderanti:
* La sproporzionata manifestazione di violenza: L’aggressione era avvenuta per una motivazione banale, ma con una violenza del tutto ingiustificata, dimostrando un notevole disvalore del fatto.
* La personalità negativa dell’imputato: Il giudice di merito aveva fatto riferimento, come già in primo grado, ai precedenti penali del soggetto, delineando un profilo di personalità non incline al rispetto delle regole.
Questi due fattori, secondo la Cassazione, sono stati correttamente ritenuti prevalenti rispetto a qualsiasi altro elemento favorevole, come il comportamento tenuto dall’imputato dopo il fatto, che pure era stato considerato dalla Corte d’Appello nel ridurre la pena. Il giudizio sulla personalità negativa e sulla gravità del reato ha quindi legittimamente giustificato sia la determinazione di una pena superiore al minimo edittale, sia il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che un apprezzamento logico e conforme al diritto, come quello operato dai giudici di merito, non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico, ma una valutazione discrezionale del giudice che deve bilanciare tutti gli elementi del caso. La personalità dell’imputato, desumibile anche dai suoi precedenti penali, e la gravità oggettiva del reato, come la violenza sproporzionata, possono costituire ostacoli insormontabili all’ottenimento di uno sconto di pena. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente indicare elementi favorevoli (come il comportamento post-delictum), ma è necessario confrontarsi con gli aspetti negativi valorizzati dall’accusa e dal giudice. La decisione conferma che un ricorso in Cassazione basato su una mera rivalutazione del merito di tali elementi, senza evidenziare vizi logici o giuridici palesi nella motivazione, è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche quando elementi negativi, come la ‘spropositata manifestazione di violenza’ per motivi banali e la personalità negativa dell’imputato (desunta anche da precedenti penali), sono considerati preponderanti rispetto a eventuali elementi favorevoli.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, congrua e giuridicamente corretta, e che il ricorso tentasse una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
La personalità dell’imputato è un fattore decisivo per la determinazione della pena?
Sì, la personalità dell’imputato, insieme alla gravità del reato, è un criterio fondamentale previsto dall’art. 133 del codice penale. In questo caso, la personalità negativa è stata un elemento chiave sia per giustificare una pena superiore al minimo, sia per escludere la concessione delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12374 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, ha rideterminato in mitius la pena ed ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto aggravato di lesioni personali (artt. 582 e 583, comma 1, numer cod. pen.);
considerato che il primo motivo (con il quale sono stati denunciati la violazione della le penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio relazione alla determinazione della pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittal senza argomentare compiutamente) ed il secondo motivo (con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione de circostanze attenuanti generiche), che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati poiché la Corte distrettuale – nel ridurre la pena, in parz accoglimento dell’appello, in particolare sulla scorta del comportamento tenuto dall’imputa immediatamente dopo il fatto – ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. peri. che ha considerato preponde nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/20 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01) ossia la «spropositata manifestazione di violenza» da parte dell’imputato per una motivazione banale e la sua negativa personalità (facendo riferimento, come già il primo Giudice, ai su precedenti penali, così) -, che ha esposto allorché ha escluso la concessione delle attenuant generiche e ribadito quando, pur diminuendo la pena, ha rimarcato il notevole disvalore del fatt né tale apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede indicando favorevoli elementi di fatto (segnatamente, proprio il comportamento successivo del COGNOME), prospettati dalla difesa segnatamente con il secondo motivo;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.