Attenuanti Generiche Negate: Confessione Tardiva ed Evasione Costano Caro
L’ottenimento delle attenuanti generiche è un aspetto cruciale nel processo penale, poiché può portare a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, sia prima sia durante il procedimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7642/2024) offre un chiaro esempio di come determinati comportamenti possano precludere questo beneficio, anche a fronte di una confessione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. In seguito alla condanna, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando principalmente la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo a due punti: il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena inflitta dalla Corte d’Appello.
L’imputato sosteneva che la sua confessione dovesse essere valutata positivamente ai fini della concessione delle attenuanti, ma la sua tesi non ha trovato accoglimento nei precedenti gradi di giudizio.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche e la Condotta dell’Imputato
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva infatti spiegato in modo puntuale e logico le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, basandosi su due elementi fondamentali:
1. La Confessione Tardiva: La confessione dell’imputato è intervenuta solo a fronte di un quadro probatorio già solido e schiacciante. Le forze dell’ordine avevano già acquisito elementi di estrema rilevanza, come i risultati di attività di osservazione, perquisizione e sequestro, oltre alle sommarie informazioni fornite dagli acquirenti della sostanza. In questo contesto, la confessione perde gran parte del suo valore come elemento di resipiscenza e collaborazione, apparendo più come una presa d’atto dell’inevitabile.
2. La Condotta Successiva: Un fattore determinante è stata la condotta dell’imputato nel corso del procedimento. Egli si era sottratto alla misura degli arresti domiciliari, commettendo il reato di evasione, per il quale aveva riportato un’ulteriore condanna. Questo comportamento è stato interpretato come un chiaro indice di inaffidabilità e di mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria, del tutto incompatibile con la concessione di un beneficio come le attenuanti.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto le censure dell’imputato manifestamente infondate. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha correttamente motivato la sua decisione, spiegando come la confessione non fosse un elemento decisivo e come la successiva evasione dimostrasse una personalità non meritevole del beneficio richiesto.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ravvisato, infatti, profili di colpa nella proposizione di un ricorso privo di fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto, ma un beneficio concesso discrezionalmente dal giudice sulla base di una valutazione globale e concreta. Una confessione, per essere valorizzata, deve essere genuina e tempestiva, non un mero espediente di fronte a prove evidenti. Inoltre, la condotta processuale dell’imputato è di fondamentale importanza: violare le misure cautelari, come evadere dagli arresti domiciliari, costituisce un comportamento grave che annulla qualsiasi elemento potenzialmente favorevole, dimostrando una persistente inclinazione a delinquere che osta alla concessione di qualsiasi beneficio.
Una confessione è sempre sufficiente per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo questa ordinanza, una confessione non è sufficiente se interviene quando gli inquirenti hanno già raccolto prove schiaccianti (come attività di osservazione, perquisizione, sequestro e dichiarazioni di terzi). In tali casi, la confessione perde di valore come indice di resipiscenza.
Quale altro comportamento dell’imputato ha inciso sulla decisione di negare le attenuanti generiche?
Il fatto che l’imputato, nel corso del procedimento, si sia sottratto alla misura degli arresti domiciliari, commettendo il reato di evasione. Questo comportamento è stato considerato un elemento grave e incompatibile con la concessione del beneficio.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile” dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché le doglianze sono ritenute manifestamente infondate o per la mancanza dei requisiti di legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7642 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7642 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
;
A’1
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizi motivazione con riguardo al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena;
Considerato che il precisato motivo espone censure manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché ha negato le circostanze attenuanti generiche, in particolare rappresentando che la confessione è intervenuta a fronte di elementi già acquisiti di estrema rilevanza (attività di osservazione, perquisizione e sequestro della pol giudiziaria e sommarie informazioni assunte dagli acquirenti), e che l’imputato, nel corso d procedimento, si è sottratto alla misura degli arresti domiciliari rendendosi responsabile del re di evasione, riportando per questa imputazione condanna anche in appello;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente