Attenuanti generiche e precedenti penali: quando il giudice può negarle?
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la presenza di una personalità negativa, desunta da numerosi precedenti penali, possa legittimamente giustificare il diniego di tale beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha contestato tale decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una motivazione insufficiente e illogica da parte dei giudici di secondo grado.
Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente ponderato gli elementi a favore dell’imputato, limitandosi a un diniego basato su considerazioni generiche. L’obiettivo del ricorso era, quindi, ottenere un annullamento della sentenza sul punto, auspicando una riconsiderazione che portasse a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello era, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, accurata, logica e del tutto immune da censure.
Questa decisione conferma un principio consolidato: il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità, tuttavia, non è arbitraria, ma deve essere esercitata attraverso una motivazione che dia conto delle ragioni della decisione. Quando la motivazione è coerente e basata su elementi concreti, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’analisi della motivazione della Corte d’Appello. I giudici di merito avevano fondato il loro diniego su due pilastri fondamentali:
1. La gravità della condotta: Il comportamento tenuto dall’imputato nel commettere il reato è stato considerato di particolare serietà.
2. La personalità negativa dell’imputato: Questo elemento è stato ritenuto decisivo. La Corte ha evidenziato la presenza di ‘numerosi precedenti penali’ a carico del soggetto, considerandoli un indicatore inequivocabile di una personalità incline a delinquere e non meritevole del beneficio.
La Cassazione ha sottolineato che la combinazione di questi due elementi costituisce una giustificazione più che sufficiente per negare le attenuanti generiche. La valutazione del giudice d’appello non era né illogica né carente, ma rappresentava una corretta applicazione dei principi che regolano la materia, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento.
Le Conclusioni: l’impatto dei precedenti penali
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la ‘fedina penale’ di un imputato ha un peso determinante nella valutazione del giudice. Un passato caratterizzato da ripetute violazioni della legge penale può essere interpretato come un sintomo di una personalità refrattaria al rispetto delle regole e, pertanto, ostativo alla concessione di benefici come le attenuanti generiche. Per la difesa, diventa quindi cruciale non solo minimizzare la gravità del fatto, ma anche, ove possibile, dimostrare elementi positivi della personalità dell’assistito che possano controbilanciare il peso dei precedenti, come un percorso di ravvedimento o un positivo inserimento sociale.
Un imputato con precedenti penali può ottenere le attenuanti generiche?
Sì, ma è molto più difficile. La decisione è a discrezione del giudice, il quale può negare le attenuanti se ritiene che i precedenti penali, uniti alla gravità del reato, dimostrino una personalità negativa dell’imputato, come stabilito nel caso di specie.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso ‘manifestamente infondato’ perché la motivazione della Corte d’Appello, che negava le attenuanti sulla base della gravità della condotta e dei numerosi precedenti penali dell’imputato, era accurata, logica e non soggetta a censure.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47474 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47474 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’insufficienza e l’illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva un’accurata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la gravità della condotta, nonché la negativa personalità dell’imputato emergente dai numerosi precedenti ‘penali, circostanze che ostavano alla concessione del beneficio invocato(si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione di non si presta ad alcuna censura in questa sede.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore