Attenuanti Generiche Negate: La Cassazione Spiega i Limiti del Giudizio di Merito
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per il diniego di tale beneficio e i limiti del sindacato di legittimità su tale decisione.
Il Contesto del Ricorso: La Negazione delle Attenuanti Generiche
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava un’eccessiva severità della pena inflitta, attribuendola specificamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato le ragioni del diniego, limitandosi a considerazioni generiche e non confrontandosi con gli argomenti difensivi.
Il fulcro della questione era se la Corte d’Appello avesse legittimamente escluso il beneficio, basando la propria decisione sulla gravità del fatto e sui precedenti penali degli imputati.
L’Analisi della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e manifestamente infondato. La decisione si articola su due pilastri argomentativi fondamentali, che riaffermano principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Inammissibilità per Genericità del Motivo
In primo luogo, la Cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso era formulato in termini troppo generali. La difesa si era limitata a esporre principi di diritto sul trattamento sanzionatorio, senza però confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, al contrario, aveva diffusamente spiegato le ragioni per cui riteneva di non concedere le attenuanti generiche. Un ricorso in Cassazione non può essere una generica lamentela, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione che intende contestare.
Infondatezza Manifesta e il Giudizio di Fatto
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato nel merito. La Corte ha sottolineato che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce un “giudizio di fatto” riservato al giudice del merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretta da una motivazione non contraddittoria e che dia conto degli elementi ritenuti preponderanti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su due elementi cruciali previsti dall’art. 133 del codice penale: la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali di entrambi gli imputati. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l’esclusione del beneficio, rendendo la motivazione del giudice d’appello immune da censure.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si basano su un orientamento giurisprudenziale costante. Il giudice di merito ha il compito di valutare tutti gli elementi positivi e negativi della personalità dell’imputato e della condotta. Il diniego delle attenuanti generiche non richiede un’analisi dettagliata di ogni possibile circostanza favorevole; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi e prevalenti per escludere una riduzione di pena. La presenza di precedenti penali e la particolare gravità del reato sono fattori che, legittimamente, possono orientare la decisione del giudice in senso sfavorevole all’imputato.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma un principio chiave: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La valutazione circa la concessione delle attenuanti generiche spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Suprema Corte interviene solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ipotesi non riscontrata nel caso di specie. La decisione, pertanto, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del loro ricorso.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore si è limitato a esporre considerazioni generali sui principi di diritto, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che invece era stata dettagliatamente argomentata dalla Corte d’Appello.
Su quali basi la Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto commesso e dei numerosi precedenti penali a carico di entrambi gli imputati.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice sul negare le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito questa decisione. La valutazione sulle attenuanti generiche è considerata un “giudizio di fatto” che, se motivato in modo non contraddittorio, è insindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31558 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CENTO il 09/11/1978
COGNOME NOME nato a NETTUNO il 09/06/1978
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME con unico motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione all’eccessività delle t pena inflitta per effetto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto lo stesso difensore si limita ad esporre considerazioni generali sui principi di diritto che presiedono alla determinazione del trattamento sanzionatorio e non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha diffusamente motivato su questi punti;
Rilevato che il motivo è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei numerosi precedenti di entrambi gli imputati;
Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.
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