Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26783 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato, in via preliminare, che il reato contestato è quello di cui all’ad 7, comma 1, di 4/219 conv. in legge 26/2019; l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha fatto salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina; questa Corte ha affermato che la deroga al principio di retroattività della “lex nnitior”, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per i futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 – 01).
Rilevato, poi, che con un primo motivo di ricorso si deduce “dubbi sulla ricorrenza dell’elemento psicologico del reato”, con un secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. e con un terzo motivo di ricorso si lamenta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che i primi due motivi sono inammissibili perchè prospettano deduzioni generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali; ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell’imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profi di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della ossa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 21/06/2024