Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 539 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 24/10/1994
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 116 cod. strada; 2. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; 3. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente contrastanti con i principi ermeneutici stabiliti in sede di legittimità, a mente dei quali, ai fini della configurazione del reato in contestazione, perché ricorra il requisito della recidiva nel biennio. non è richiesto che la precedente violazione sia accertata con sentenza irrevocabile, essendo sufficiente, come avvenuto nel caso in esame, che essa sia divenuta definitiva anche solo in via amministrativa (cfr. Sez. 4, n. 48779 del 21/C)9/2016, Rv. 268247 – 01).
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell’istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità.
Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali e l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente