Attenuanti Generiche: la Confessione Tardiva Non Basta
L’applicazione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali del processo penale e spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la confessione, per avere un peso nella riduzione della pena, deve essere tempestiva e genuina, non una semplice ammissione dell’inevitabile. Questo principio è stato ribadito in un caso riguardante il trasporto di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, dove l’imputato si è visto negare il beneficio proprio a causa della tardività delle sue ammissioni.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto a due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa. La condanna, emessa in primo grado dal G.U.P. del Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, riguardava il reato di detenzione e trasporto di circa cinque chili di marijuana, un fatto avvenuto nel dicembre del 2020.
L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale. La difesa sosteneva che la sua confessione avrebbe dovuto essere valutata positivamente ai fini di una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e le sue Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la doglianza difensiva non si confrontasse adeguatamente con le argomentazioni logiche e pertinenti della sentenza impugnata.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche
La Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando la significativa pericolosità del ricorrente. Tale pericolosità era stata desunta non da astratte congetture, ma da un fatto concreto e oggettivo: l’essersi reso disponibile a trasportare un quantitativo di stupefacenti di tutto rispetto. Questo elemento è stato ritenuto un indicatore cruciale della sua capacità a delinquere e del suo inserimento in contesti criminali.
L’Irrilevanza della Confessione Tardiva
Il punto centrale della decisione riguarda il valore da attribuire alla confessione dell’imputato. La Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito, secondo cui la confessione era del tutto irrilevante. Il motivo è semplice e lineare: l’ammissione di colpevolezza è avvenuta solo dopo che l’imputato era stato colto in conclamata flagranza del reato e dopo che la sostanza stupefacente era già stata sequestrata.
In un simile contesto, la confessione non può essere interpretata come un segno di ravvedimento critico o di resipiscenza, ma piuttosto come una presa d’atto di una situazione ormai compromessa e senza via d’uscita. Non dimostra una volontà di dissociarsi dal fatto illecito, ma solo l’impossibilità di negarlo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza penale: le attenuanti generiche non sono un automatismo, ma devono essere meritate attraverso comportamenti che dimostrino una reale diminuzione della pericolosità sociale o un sincero pentimento. Una confessione resa “al cospetto della conclamata flagranza del reato” non possiede tale valore. Per i giudici, prevale la valutazione della gravità oggettiva del fatto e la personalità dell’imputato, delineata dalla sua disponibilità a commettere reati di notevole allarme sociale. La decisione, pertanto, serve come monito: per sperare in una riduzione di pena, l’ammissione delle proprie responsabilità deve essere spontanea e non dettata dalla semplice evidenza dei fatti.
Una confessione garantisce sempre l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No. Secondo questa ordinanza, una confessione resa solo dopo essere stati colti in flagranza di reato non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche, in quanto non è considerata un segno di reale ravvedimento.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha ritenuto decisiva la pericolosità del ricorrente, desunta dalla sua disponibilità a trasportare un quantitativo ingente di stupefacenti (circa cinque chili di marijuana), ritenendo questo elemento più rilevante della confessione tardiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16537 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16537 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 3 ap che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Fermo del 15 aprile 2021, co NOME era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed eu multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 30 commesso in Cupra Marittima il 23 dicembre 2020.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconosc attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatam doglianza difensiva con le pertinenti e non illogiche argomentazioni della sentenza nella quale (pag. 3-4) è stata rimarcata, in senso ostativo all’applicazione dell’ bis cod. pen., la pericolosità del ricorrente, delineata dall’essersi egli rivelato disponib quantitativi di stupefacenti di tutto rispetto, ossia circa cinque chili di marijua ritenuta irrilevante, a fronte di ciò, la confessione dell’imputato, in quanto a cospetto della conclamata flagranza del reato e del sequestro dello stupefacente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rile declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cas ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
NOME NOME NOME,5ore
Il Presidente