Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3718 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3718 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di grado, ha condannato l’imputato alla pena di anno 1, mesi 1, giorni 5 di reclusione, per il r di cui agli artt. 6 bis co. 1 L. 401/1989 e 61 n. 2 cod. pen., per aver utilizzato nelle im adiacenze dello stadio, dove dopo circa un’ora si sarebbe svolto l’incontro di calcio, una cin con fibbia e oggetti atti ad offendere, in modo da creare un concreto pericolo per le persone; il reato di cui all’art. 588 co. 2 cod. pen., per aver partecipato ad una violenta contesa an dall’intento di arrecare offesa agli avversari.
Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivaz e violazione di legge in ordine all’affermazione della penale responsabilità. Con il secondo moti lamenta vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva. Con il terzo motivo lam vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e d sospensione condizionale della pena.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’ite logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la C territoriale ha evidenziato che la rissa, la detenzione e l’uso dell’asta di una bandiera e corpi contundenti sono avvenuti nei pressi dello stadio, circa mezz’ora prima dell’incon calcistico, evidenziando il collegamento tra i fatti e l’incontro di calcio imminente, determinato la presenza di due gruppi organizzati nella stessa area. Alla luce di ques circostanze, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente sussistenti, sia sotto il profilo og sia soggettivo, i reati contestati all’imputato.
In ordine alla seconda doglianza, considerato che anche le determinazioni del giudice d merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorret da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sente impugnata è adeguata. La Corte territoriale ha evidenziato che, sebbene l’imputato abbia solo tre precedenti risalenti nel tempo, si tratta di reati tutti connotati da violenza e che i fat del giudizio odierno sono stati commessi a 46 anni, un’età non compatibile con comportamenti del genere. Ciò dimostra che né il tempo né le precedenti condanne hanno ridotto la pericolosità sociale dell’imputato. In tale contesto, i due reati contestati, per il loro rischio per la incolumità, rappresentano un’espressione concreta e individualizzata della maggiore pericolosità sociale.
Infine in ordine alla terza doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 l 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è
sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimen ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’intere (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in esame, il giudice ha considerato i precedenti penali del ricorrente, osservand che eventuali elementi personali, come lavoro e famiglia, non consentono di per sé i riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tali elementi, peraltro – afferma il giu a quo – non sono emersi.
Per gli stessi motivi, la Corte territoriale non ha ritenuto opportuno concedere la sospensio condizionale della pena mancando elementi positivi da valorizzare a tal fine.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
tensore GLYPH Il consigliere
Il Presidente