Attenuanti Generiche e Ricettazione: Quando il Ricorso è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sui criteri per la concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due individui condannati per ricettazione, confermando sia la qualificazione del reato sia il diniego delle attenuanti. Analizziamo insieme i punti salienti di questa decisione.
Il Caso in Esame: Ricorso contro la Condanna per Ricettazione
Due soggetti, condannati in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, hanno presentato ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano principalmente su due aspetti:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Uno dei ricorrenti sosteneva che il reato dovesse essere qualificato come furto e non come ricettazione.
2. Trattamento sanzionatorio: Entrambi i ricorrenti contestavano la pena inflitta e, in particolare, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione sulla base di una valutazione complessiva degli elementi a disposizione, che ora viene sottoposta al vaglio di legittimità della Cassazione.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità dei Ricorsi
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e generici, dichiarandoli entrambi inammissibili. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La Qualificazione del Reato: Perché Ricettazione e non Furto?
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato il primo motivo di ricorso. Ha stabilito che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la configurabilità di reati diversi dalla ricettazione, come il furto, a causa della totale assenza di indicazioni attendibili sulla provenienza della cosa rubata. In assenza di prove che colleghino l’imputato direttamente all’atto del furto, la detenzione di un bene di provenienza illecita configura, per l’appunto, il reato di ricettazione. Il motivo è stato quindi giudicato manifestamente infondato.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: le motivazioni
Il punto centrale della pronuncia riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo la loro motivazione logica e priva di vizi. I giudici hanno sottolineato che, per negare le attenuanti, non è necessario analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Nel caso specifico, gli elementi decisivi che hanno giustificato il diniego sono stati:
* Il valore non trascurabile del bene ricettato: un elemento oggettivo che indica una certa gravità del fatto.
* L’assenza di segni di resipiscenza: la mancanza di pentimento o di collaborazione da parte degli imputati è stata valutata negativamente.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: quando la pena inflitta è già vicina ai minimi legali e comunque notevolmente inferiore alla media prevista per quel reato, l’onere del giudice di motivare il diniego delle attenuanti generiche si considera adeguatamente attenuato. In altre parole, se la sanzione è già mite, non occorre una motivazione particolarmente complessa per spiegare perché non è stata ulteriormente ridotta.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre spunti pratici importanti. In primo luogo, evidenzia come i ricorsi in Cassazione debbano essere specifici e non generici, pena l’inammissibilità. In secondo luogo, ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito, difficilmente sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente. Infine, ci ricorda che elementi come il valore del bene e l’atteggiamento processuale dell’imputato, inclusa la presenza o meno di pentimento, sono fattori determinanti nella valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
Perché la Corte ha confermato il reato come ricettazione e non furto?
La Corte ha ritenuto il ricorso su questo punto manifestamente infondato, poiché la corte di merito aveva correttamente escluso altre ipotesi di reato in assenza di prove attendibili sulla provenienza della cosa rubata, rendendo corretta la qualificazione come ricettazione.
Quali sono state le ragioni principali per il diniego delle attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate principalmente a causa del valore non trascurabile del bene ricettato e dell’assenza di qualsiasi segno di pentimento (resipiscenza) da parte degli imputati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso viene respinto senza un esame nel merito della questione. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 912 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 912 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CEGLIE MESSAPICA il 02/03/1946 COGNOME nato a CHIERI il 01/04/1971
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME che contesta la qualificazione del fatto come ricettazione e non come furto, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale escluso altre fattispecie in difetto d indicazioni attendibili sulla provenienza della cosa rubata (cfr. pp. 3-4);
ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso di NOME e il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono anch’essi generici e manifestamente infondati, tenuto conto della motivazione scevra di vizi-logico giuridici (cfr. p. 5, in tema di valore non trascurabile del bene ricettato e di assenza di segni di resipiscenza), anche in considerazione del principio secondo cui l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente attenuato quando la pena è, come nel caso di specie, prossima ai minimi e comunque assai inferiore alla media edittale, nonché, quanto alle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen., del fatto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid