Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 220 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 220 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PLATI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva condanNOME NOME per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in danno di NOME.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato, titolare di un bar, per evitare che la persona offesa entrasse nel suo locale, avrebbe chiuso la porta di accesso, schiacciandole così la mano, che, in quel momento, la donna teneva tra la porta e il telaio.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, l’erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192, 530 e 535 cod. proc. pen.
Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe in contrasto con l’articolo 192 cod. proc. pen., fondandosi solo sulla deposizione della persona offesa e non tenendo in alcun conto delle altre testimonianze (e, in particolare, di quelle di COGNOME, COGNOME e COGNOME), dalle quali emergerebbe che la donna si sarebbe fatta male, battendo i pugni sulla porta di ingresso.
La motivazione, inoltre, sarebbe illogica nella parte in cui ritiene poco verosimile che la donna battesse con i pugni sulla maniglia della porta.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, l’erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza di norme proc:essuali, in relazione agli artt. 43 e 590 cod. pen. e 125, 192, 530 e 535 cod. proc. pen.
Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata poiché avrebbe ritenuto provata la consapevolezza dell’imputato di cagionare l’evento lesivo, facendo leva solo su quanto riferito dalla persona offesa, non prendendo in considerazione le dichiarazioni rese dagli altri testi.
La Corte di appello, inoltre, non avrebbe fatto buon governo dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in materia di dolo eventuale e, in particolare dei criteri da questa fissati per distinguere le ipotesi di dolo eventuale da quelle d colpa cosciente.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, l’erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen.
Con tale motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, basando il proprio convincimento esclusivamente sulla mancata ammissione decili addebiti da parte dell’imputato.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il ricorso è fondato, limitatamente al terzo motivo.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni.
Il ricorrente, in primo luogo, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 cod. pr pen., sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME).
Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).
In secondo luogo, il motivo è inammissibile per genericità estrinseca, in quanto si limita a riproporre le medesime questioni sollevate in secondo grado, trascurando, nella sostanza, le proposizioni che la Corte di appello ha dedicato a illustrare le ragioni per le quali erano infondate.
Il motivo è anche manifestamente infondato.
Non è vero, infatti, che la Corte di appello non abbia preso in considerazione le altre testimonianze, avendole valutate e ritenute poco atl:endibili o di scarso rilievo.
La Corte di appello, poi, non è incorsa in alcun vizio logico nel ritenere inverosimile che la donna avesse battuto con i pugni sulla maniglia, avendo valutato tale condotta poco compatibile non solo con il comune modo di agire, ma anche e soprattutto con la natura delle lesioni riportate dalla donna, attestate dalla documentazione medica.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Con riferimento alle censure relative alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli altri testi, bisogna ribadire che esse sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello.
Quanto alla censura relativa alla mancata applicazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza per distinguere le ipotesi di dolo eventuale da quelle di colpa cosciente, va rilevato che essa si presenta manifestamente infondata, atteso che la Corte di appello, nel caso di specie, ha ritenuto configurato il dolo diretto.
1.3. Il terzo motivo è fondato, atteso che, effettivamente, la Corte di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, basando il proprio convincimento sulla mancata ammissione degli addebiti da parte dell’imputato.
Al riguardo, deve essere ricordato che <> (Sez. 5, 32422 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279778).
La sentenza, sul punto, deve essere conseguentemente annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso il 24/06/2022.