Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9707 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALGHERO il 19/12/1978
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, articolato in due diverse censure, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede e, comunque, deve ritenersi manifestamente infondato;
che, infatti, si osserva come la prima delle suddette doglianze – con cui si contesta violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen., nonché all’eccessività della pena irrogata nei suoi confronti, anche a fronte della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale del 13 maggio 2024, n. 86 – risulta, da un lato, riproduttiva di profili di censura già prospettati con i motivi di appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, nello specifico, le pagg. 10-12 del impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del decisum, non assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, per quanto attiene alla seconda delle censure deve osservarsi, in primis, che, in relazione al lamentato vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (come emerge da pag. 12 della impugnata sentenza), i giudici di appello si sono correttamente conformati al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), tenuto conto che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati in tale direzione (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269); e, in secundis, per quanto attiene al diniego della richiesta della difesa (avanzata attraverso la memoria e le conclusioni aggiuntive dell’Il dicembre del 2023) circa l’applicabilità della diminuente dell lieve entità della rapina, essendo la questione già ai tempi sottoposta all’attenzione della Consulta, deve osservarsi come la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’operatività di questa attenuante costituisce una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in questa sede se sorretta – come nel caso di specie -da congrue e non illogiche motivazioni;
che, dunque, poiché sulla base del summenzionato arresto della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudic
deve considerare « la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», deve ritenersi che la Corte territoriale, nel caso in esame, abbia adeguatamente esplicitato come depongano per l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della diminuente de qua la consistente entità del danno cagionato alle varie persone offese coinvolte nella vicenda e le modalità che connotano la condotta delittuosa dell’odierno ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17/12/2024.