Attenuanti generiche: quando la motivazione del giudice è sufficiente?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, capace di incidere significativamente sull’entità della pena. Ma cosa succede quando questo beneficio viene negato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24672/2024) torna sul punto, chiarendo i requisiti minimi di motivazione richiesti al giudice di merito. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di minaccia aggravata, previsto dall’art. 612, secondo comma, del codice penale. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma lamentava unicamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello, ritenendo la motivazione del diniego insufficiente.
Il ricorso si concentrava, quindi, su un unico motivo: la presunta violazione di legge nel modo in cui i giudici di merito avevano giustificato la loro decisione di non applicare la riduzione di pena prevista per le circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, pur nella sua brevità, si allinea a un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni: la sufficienza del riferimento agli elementi decisivi per il diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia risiede nel principio giuridico richiamato dalla Corte. Secondo gli Ermellini, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria una disamina analitica e dettagliata di tutti gli elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. È invece considerato sufficiente un “congruo riferimento”, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per giustificare la decisione.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva correttamente operato in tal senso, facendo riferimento a elementi specifici del caso (contenuti a pagina 5 della sentenza di secondo grado) per fondare il proprio convincimento negativo. Questo approccio, secondo la Suprema Corte, soddisfa pienamente l’obbligo di motivazione imposto dalla legge.
In sostanza, la Corte ribadisce che la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti è un giudizio di fatto, ampiamente discrezionale, che spetta al giudice di merito. Il controllo della Cassazione è limitato alla verifica della logicità e della coerenza della motivazione, non potendo entrare nel merito della scelta effettuata, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Per la difesa, significa che un ricorso per cassazione basato esclusivamente sulla lamentela per il diniego delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se il giudice di merito ha, anche solo sinteticamente, ancorato la sua decisione a elementi concreti del processo (come la gravità del fatto, la personalità dell’imputato, i precedenti penali, ecc.).
Non basta quindi sostenere genericamente di meritare le attenuanti; è necessario, per sperare in un accoglimento, dimostrare che la motivazione del diniego sia totalmente mancante, palesemente illogica o fondata su elementi errati. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito e sottolinea come il suo giudizio, seppur succintamente motivato, sia difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Per quale motivo è stato presentato ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello, contestando unicamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto manifestamente infondato, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
È necessaria una motivazione complessa e dettagliata per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24672 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24672 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024