Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Sufficiente?
L’applicazione o meno delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più dibattuti nei processi penali. Si tratta di un potere discrezionale del giudice che incide direttamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo potere, stabilendo quali requisiti debba avere la motivazione che nega la concessione di tali circostanze. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere la logica che guida le corti nel bilanciamento degli elementi a favore e contro l’imputato.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione di primo grado, negandole la concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi favorevoli emersi nel corso del processo, limitandosi a una motivazione insufficiente e illogica. Secondo la ricorrente, la mancata applicazione delle attenuanti era ingiustificata e meritava di essere riconsiderata in sede di legittimità.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso e il Principio sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato in giurisprudenza, che la Corte ha voluto ribadire con forza.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È invece sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la decisione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione considerata esente da vizi logici evidenti. Facendo riferimento agli elementi ritenuti preponderanti, aveva implicitamente superato e disatteso tutti gli altri. Questo approccio, secondo la Cassazione, è corretto e non viola alcun obbligo di motivazione. Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento seguito dal giudice precedente.
Inoltre, la Corte ha rilevato che la difesa aveva presentato una memoria con motivi nuovi, relativi all’applicazione di una circostanza aggravante e al diniego della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). Anche questi motivi sono stati dichiarati inammissibili, poiché le censure nuove, non meramente illustrative di motivi già proposti, non possono essere introdotte in fasi successive del giudizio di Cassazione.
Le Conclusioni della Suprema Corte
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche e sottolinea l’importanza di strutturare i motivi di ricorso in modo completo e tempestivo. Non è sufficiente elencare elementi a proprio favore, ma è necessario dimostrare l’illogicità manifesta della motivazione del giudice che li ha ritenuti non prevalenti rispetto agli elementi di segno contrario.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalle parti?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario. È sufficiente che il giudice, nella sua motivazione, faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti, superando implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati.
È possibile introdurre nuovi motivi di ricorso in una memoria difensiva successiva in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che le censure nuove, che non si limitano a illustrare motivi già svolti nell’atto di ricorso principale, sono considerate inammissibili e non possono essere esaminate dalla Corte.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44146 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 10/01/1977
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il princ affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merit nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione;
rilevato che correttamente la Corte di appello non ha dato conto della memoria difensiva del 23 novembre 2013, in quanto i motivi ivi dedotti, relativ all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen diniego della circostanza di cui all’art. 131 bis cod. pen., non si limitavano a m già svolti, ma erano censure nuove, come tali inammissibili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
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