Attenuanti generiche: quando la motivazione sintetica del giudice è sufficiente?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale per l’individualizzazione della pena, ma quale grado di dettaglio è richiesto al giudice nel motivare la misura della loro applicazione? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: una motivazione sintetica può essere pienamente legittima, a condizione che sia ancorata a elementi concreti desumibili dagli atti processuali. Analizziamo il caso per comprendere i confini del sindacato di legittimità su questo specifico punto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso la sentenza della Corte d’Appello che, pur confermando la concessione delle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, non aveva applicato la massima riduzione di pena possibile. La ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente spiegato le ragioni della ridotta diminuzione della sanzione.
La Corte d’Appello, nel respingere il motivo di gravame, aveva evidenziato specifici elementi negativi a carico dell’imputata. In particolare, era emerso che la donna era solita fornire generalità diverse, indicando nomi, date e luoghi di nascita differenti a seconda delle circostanze. Inoltre, a suo carico risultava una precedente condanna per reati specifici e gravi, quali due furti in abitazione aggravati dal porto di arma. Sulla base di questi elementi, la Corte territoriale aveva ritenuto la riduzione di pena, così come operata dal primo giudice, non solo giustificata ma persino frutto di una certa “generosità”, e quindi del tutto adeguata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno qualificato i motivi del ricorso come assolutamente privi di specificità e meramente assertivi. Secondo la Corte, la doglianza della ricorrente non si confrontava realmente con la logica e congrua motivazione fornita dalla Corte d’Appello.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui l’obbligo di motivazione del giudice di merito, in ordine alla misura della riduzione di pena per un’attenuante, può ritenersi adempiuto anche con l’uso di formule sintetiche, come “si ritiene congruo”, quando dal complesso della sentenza emergano gli elementi di fatto che hanno guidato la valutazione del giudice.
Le motivazioni e la valutazione delle attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella validazione del ragionamento della Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente valorizzato elementi negativi concreti per giustificare una riduzione di pena non massima. La propensione dell’imputata a nascondere la propria identità e i suoi precedenti penali specifici sono stati considerati indicatori di una personalità che non meritava il massimo beneficio derivante dalle attenuanti generiche.
In sostanza, la Corte ha affermato che la valutazione sulla misura della diminuzione di pena è un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è, come in questo caso, priva di vizi logici e basata su fatti processualmente accertati. La “generosità” menzionata dalla Corte d’Appello non era una valutazione arbitraria, ma la constatazione che, a fronte di tali elementi negativi, la concessione stessa delle attenuanti era già un trattamento di favore.
Le conclusioni: conseguenze del ricorso inammissibile
L’ordinanza ribadisce un’importante lezione processuale: un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. La manifesta infondatezza del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna della ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi ponderati e specifici, evitando impugnazioni assertive che, oltre a non avere possibilità di successo, comportano ulteriori conseguenze economiche negative.
Quando la motivazione del giudice sulla misura delle attenuanti generiche è considerata sufficiente?
La motivazione è considerata sufficiente anche se sintetica (ad esempio, usando la formula “si ritiene congruo”), a condizione che dalla sentenza emergano chiaramente gli elementi di fatto, come i precedenti penali o la condotta dell’imputato, che hanno guidato il giudice nella sua valutazione discrezionale sulla quantità della riduzione di pena.
Quali conseguenze comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Quali elementi possono limitare la riduzione di pena pur in presenza di attenuanti generiche?
Elementi negativi come la presenza di precedenti condanne per reati specifici e la condotta complessiva dell’imputato (ad esempio, la tendenza a fornire false generalità alle autorità) possono legittimamente indurre il giudice a concedere una riduzione di pena contenuta, ritenendo la sanzione finale comunque adeguata e giustificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38352 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata massima riduzione per le pur concesse circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione logica e congrua, rispondendo all’analogo motivo di gravame nel merito, che l’imputata è solita fornire le più diverse generalità ora dichiarando di chiamarsi COGNOME NOME, ora NOME (o NOME o COGNOME) NOME, ora riferendo di essere nata a Venezia, poi a Milano, ora in data DATA_NASCITA, oppure DATA_NASCITA o ancora 31.DATA_NASCITA. E che ha riportato una condanna per delitti specifici (due furti in abitazione con porto di arma ex art. 4 L. 110/75 ). E perciò “considerate le attenuanti generiche già (…) concesse dal primo giudice con una certa generosità” ha portato i giudici di appello a ritenere giustificata la ridotta riduzione e adeguata la pena inflitta.
La sentenza impugnata si colloca, perciò, nel solco del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, anche attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, COGNOME, Rv. 271524; così sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, COGNOME e altri, Rv. 211583).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.