Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti, a mezzo dei rispettivi difensori, da COGNOME NOME e NOME, ritenuti responsabili ciascuno di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di plurimi episodi d’illecita detenzione, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti di varia natura; il solo NOME della illecita detenzione di un’arma comune da sparo
Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori lamentano quanto segue.
Lecinì NOME
Violazione di legge; omessa motivazione sul motivo d’appello concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
NOME
Motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine al reato di cui al capo 45) della rubrica, erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. 309/90;
II) Motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine al reato sub capo 2) della rubrica;
III) Motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine al reato di cui al capo 41) della rubrica; erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. 309/90;
IV) Motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla doglianza riguardante l’eccessività della pena base comminata, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, l’aumento eccessivo ed ingiustificato per i singoli reatì in continuazione; erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio.
Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dai ricorrenti e che i motivi di doglianza sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con !a decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato che il mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche invocato da COGNOME NOME deve ritenersi implicitamente rigettato in motivazione, avendo la Corte di merito ampiamente argomentato, nella parte della sentenza dedicata al trattamento sanzionatorio, sulla gravità dei fatti di cui si è reso responsabile l’imputato (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata).
Considerato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione ad una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, P.v. 284096 – 01) e che, in tema di attenuanti generiche, la giurisprudenza di questa Corte ammette la c.d. motivazione implicita e quella espressa con formule sintetiche (cfr. Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 227142; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583).
Considerato, quanto alla posizione di NOME che la doglianza riguardante l’omessa motivazione in ordine all’esistenza dell’associazione contestata al capo 45 della rubrica e la partecipazione ad essa del ricorrente (motivo primo di ricorso) è palesemente destituita di fondamento, avendo la Corte d’appello sul punto richiamato la sentenza irrevocabile di condanna acquisita in atti, datata 23/3/2023, in cui si riconosce l’esistenza della suddetta associazione, provvedendo a delineare il ruolo rivestito dall’imputato nell’ambito del sodalizio, i rapporti di stretta collaborazione intrattenuti con il coimputa
COGNOME, il quale era molto attivo nel contesto associativo, sebbene fosse stato escluso il suo ruolo di capo e promotore, e la partecipazione del ricorrente ai reati fine contestati (cfr. pag. 49 e seguenti della sentenza impugnata; cfr. pag. 50 e 51 della sentenza impugnata in cui si legge:«ii contenuto delle numerose intercettazioni ambientali eseguite sulla vettura del COGNOME tratteggiano la figura di COGNOME NOME, come quella di un vero e proprio “braccio destro” del primo; quale soggetto di assoluta fiducia deputato a ricevere e smistare nella provincia di Ferrara ingenti quantitativi di stupefacente procurati da NOME nella provincia di Ferrara. A dimostrazione del fatto che COGNOME fosse non solo un soggetto in rapporto con COGNOME per singoli affari di cessione di stupefacenti, ma un intrane.o ai gruppo associativo, con cui divideva gli scopi e grazie al quale poteva disporre costantemente di narcotico costituendone uno stabile centro di smistamento nella zona del ferrarese, vi è il contenuto dell’attività di captazione a carico di COGNOME ; numerose sono infatti le conversazioni nelle quali COGNOME, dando atto di come gestiva lo stupefacente in Italia, chiamava in causa, tra gli altri, proprio COGNOME NOME, costantemente denominato il “macedone” per le sue origini, e lo indicava come uomo di sua fiducia, che condivideva con lui le modalità di gestione del traffico…»).
Considerato, quanto al motivo secondo di ricorso, che le doglianze difensive risultano del tutto generiche, in quanto sfornite di specifica critica argomentata rispetto alle ragioni giustificatrici illustrate in sentenza: sull’episodio contestato a capo 2 della rubrica, la Corte di merito si è lungamente soffermata alle pagine 15 e 43 della motivazione, richiamando i dialoghi intercettati da cui sono stati tratti elementi per ritenere il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda – riguardante l’importazione ed il successivo smercio di kg. 7,5 di cocaina – ed illustrando, in modo coerente, le ragioni di ordine logico poste a fondamento del proprio convincimento.
Considerato, quanto al motivo terzo di ricorso, che la Corte di merito ha offerto una ricostruzione precisa e circostanziata dell’episodio di cui ai capo 41 della rubrica, ponendo in evidenza, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, come la cessione di cocaina effettuata dal ricorrente a COGNOME NOME abbia trovato puntuale riscontro nel dialogo intercettato in cui quest’ultimo, facendo riferimento alla fornitura, si lamenta della qualità della sostanza (cfr. pag. 57 della sentenza impugnata).
Considerato, quanto al motivo quarto di ricorso, che il profilo riguardante !a determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità della condotta serbata dall’imputato in considerazione dell’allarmante contesto associativo in cui era inserito e della sua partecipazione a ben 29 reati scopo, onde è d’uopo ritenere inammissibile il motivo in ragione del pacifico orientamento in base al quale nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv, 259142).
Considerato, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando l’elevata capacità a delinquere dell’imputato: trattasi di scelta insindacabile in sede di giudizio di legittimità, poiché attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice che, ove assistito da adeguata motivazione logica, come nel caso in esame, non è suscettibile di censura (si veda, in argomento, Sez. 3, n. 6877 del 26;10/2016 ; S., Rv. 269196:”La misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l’oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli
determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento”).
Considerato, che la doglianza riguardante gli aumenti determinati a titolo di continuazione è parimenti destituita di fondamento: i giudici di merito hanno
inteso determinare, valutata l’entità dei fatti, in mesi 1 e giorni 20 di reclusione l’aumento per ciascuno dei 28 episodi riguardanti le violazioni in materia di
stupefacenti ed in mesi 1 e giorni 10 di reclusione l’aumento per la detenzione dell’arma sub capo 5 della rubrica. Ebbene, secondo consolidato orientamento di
questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione
della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022,
COGNOME, Rv. 284005:”In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati
satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagiiata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni
abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.”).
4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
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