Attenuanti Generiche: Basta la Motivazione Implicita del Giudice?
Nel processo penale, il riconoscimento delle attenuanti generiche può incidere in modo significativo sulla determinazione della pena. Ma cosa succede se il giudice, pur non riconoscendone la prevalenza sulle aggravanti, non lo motiva in modo esplicito? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che una motivazione implicita, desumibile dal giudizio complessivo sulla gravità del reato, può essere sufficiente a legittimare la decisione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, con l’applicazione di un’aggravante specifica, e condannato a nove mesi di arresto e 4000 euro di ammenda. Al contempo, era stato assolto dall’accusa di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge processuale per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. In sostanza, si lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato perché le attenuanti non potessero prevalere, portando a una pena più mite.
Il Principio delle Attenuanti Generiche e il Giudizio di Bilanciamento
Il cuore della questione risiede nel cosiddetto “giudizio di bilanciamento” delle circostanze. Quando coesistono circostanze aggravanti (che aumentano la pena) e attenuanti (che la diminuiscono), il giudice deve decidere se:
- Far prevalere le attenuanti, con conseguente diminuzione della pena;
- Considerarle equivalenti, lasciando la pena invariata;
- Far prevalere le aggravanti, con conseguente aumento della pena.
La difesa dell’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse omesso questa valutazione, o quantomeno non l’avesse motivata in modo adeguato.
La Decisione della Cassazione: la Validità della Motivazione Implicita
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, anche se la sentenza impugnata non conteneva un’elaborazione esplicita e dedicata al giudizio di bilanciamento, il percorso logico-giuridico seguito era tale da rendere evidente la valutazione negativa sulla prevalenza delle attenuanti.
Le Motivazioni
Il punto centrale della motivazione della Cassazione è che il giudizio sulla prevalenza o meno delle attenuanti generiche può emergere implicitamente dal contesto generale della sentenza. Nello specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente argomentato in merito al trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena inflitta adeguata alla gravità della condotta contestata. Questa valutazione, secondo la Cassazione, incorpora già un giudizio negativo sulla possibilità di far prevalere le circostanze attenuanti. In altre parole, affermare che una certa pena è congrua alla gravità del fatto significa implicitamente escludere che vi fossero elementi (come le attenuanti prevalenti) tali da giustificare una pena inferiore.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio di diritto processuale: la motivazione del giudice non deve essere necessariamente prolissa o schematica, ma logica e sufficiente. Un ricorso basato sulla mancata valutazione delle attenuanti non può avere successo se la sentenza, nel suo complesso, offre elementi chiari per comprendere le ragioni della decisione sulla pena. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente lamentare l’assenza di una frase specifica sul bilanciamento, ma è necessario contestare nel merito le argomentazioni del giudice sulla gravità del fatto e sull’adeguatezza della sanzione.
Un giudice deve sempre spiegare esplicitamente perché le attenuanti generiche non prevalgono sulle aggravanti?
No, la sentenza chiarisce che la motivazione può essere anche implicita. Se il giudice, nel giustificare la pena, la ritiene adeguata alla gravità del fatto, questa valutazione è sufficiente a far capire che le attenuanti non sono state considerate prevalenti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha considerato che la motivazione della corte d’appello, sebbene non esplicita sul bilanciamento, era logicamente sufficiente a giustificare la decisione sulla pena inflitta.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38077 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38077 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari in data 15.4.2024 che aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis, d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi nove di arresto e 4000 euro di ammenda ed assolvendolo invece dal reato di cui all’187, comma 1 e comma 1 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 perché il fatto non sussiste (fatto commesso in Alghero il 30.7.2020).
Avverso detta sentenza l’imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, lett. e) cod.proc.pen. in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero la sentenza impugnata, pur non procedendo ad una esplicita elaborazione del giudizio di bilanciamento, ha seguito un iter motivazionale tale da rendere evidente la valutazione negativa circa il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Infatti, tale profilo appare ampiamente ed accuratamente sviluppato nell’ambito del tema complessivo del trattamento sanzionatorio laddove in particolare si ritine che la pena sia adeguata alla gravità della condotta contestata.
Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.10.2025