Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione Implicita è Sufficiente
La concessione delle attenuanti generiche è un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato. Ma cosa succede se il giudice le nega senza una spiegazione dettagliata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della motivazione implicita, stabilendo che il rigetto può essere desunto dal contesto generale della sentenza, come la presenza di precedenti penali. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di Milano, che condannava un individuo per il reato previsto dalla legge sull’immigrazione (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998). Durante il processo, la difesa aveva espressamente richiesto l’applicazione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Tuttavia, il giudice di primo grado, pur prendendo atto della richiesta, negava il beneficio. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando proprio l’assenza di una motivazione specifica su questo punto. Secondo la difesa, il giudice non aveva spiegato le ragioni del diniego, violando così l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
La Decisione della Cassazione: il ricorso sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che, sebbene mancasse una motivazione esplicita e dettagliata, le ragioni del diniego delle attenuanti generiche fossero chiaramente desumibili dalla struttura complessiva della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la validità della motivazione implicita
Il cuore della decisione risiede nel principio, già consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 23679/2013), secondo cui la concessione o il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche in modo implicito o con formule sintetiche. Non è censurabile in sede di legittimità una sentenza che non argomenti espressamente su ogni singola deduzione difensiva, quando il suo rigetto emerge chiaramente dall’intera architettura logica della decisione.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il Giudice di Pace, prima di negare il beneficio, aveva dato atto delle ‘significative condanne’ presenti nel casellario giudiziale dell’imputato. Questa constatazione, secondo la Cassazione, costituisce il fondamento logico della successiva affermazione ‘non concesse le attenuanti generiche’. In altre parole, il giudice di merito ha valutato negativamente la personalità dell’imputato sulla base dei suoi precedenti penali e, di conseguenza, ha ritenuto di non concedere lo sconto di pena.
La motivazione, dunque, esiste ed è rintracciabile nel collegamento logico tra la menzione dei precedenti e la decisione finale sul punto. Non era necessario un ulteriore e specifico paragrafo per spiegare ciò che era già evidente dal contesto della sentenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un importante principio per la redazione delle sentenze e per le strategie difensive. Per i giudici, conferma che la motivazione può essere sintetica o implicita, purché logicamente coerente e desumibile dal testo. Per gli avvocati, sottolinea che un ricorso basato unicamente sulla presunta assenza di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se la sentenza contiene elementi (come i precedenti penali) che giustificano implicitamente tale diniego. La difesa deve quindi concentrarsi non solo sulla richiesta del beneficio, ma anche sull’evidenziare elementi positivi concreti sulla personalità dell’assistito che possano superare la valutazione negativa derivante da eventuali precedenti.
È sempre necessaria una motivazione esplicita per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, la negazione può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche, purché il rigetto sia desumibile dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza.
Quale elemento ha reso sufficiente la motivazione implicita in questo caso?
Il fatto che il giudice di primo grado avesse menzionato le ‘significative condanne’ a carico dell’imputato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la successiva affermazione ‘non concesse le attenuanti generiche’ fosse una diretta conseguenza di quella constatazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende a causa della colpa nell’aver presentato un ricorso senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 del GIUDICE DI PACE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Giudice di Pace di Milano l’ha condannato per il reato di cui all’ comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998 e lamenta l’assenza di motivazione in punt di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione stata espressamente richiesta dalla difesa in sede di discussione;
ricordato che «La concessione delle circostanze attenuanti generiche pu essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: “si rit congrua”)» (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201) e che, più generale, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non m espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentat della sentenza;
ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Giudice di pace, pur non ave espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione del beneficio d cui all’art. 62-bis cod. pen., ha dato atto delle «significative condanne» d stesso risulta gravato, dato obiettivo alla cui stregua dev’essere successiva affermazione, contenuta in sentenza, «non concesse le attenuan generiche».
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente