Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore.
Rilevato che il ricorrente deduce carenza ed illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabìle una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 2 della sentenza, laddove ha posto in rilievo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza in sequestro, il frazionamento in dosi (11 involucri di cocaina), le circostanze del controllo di polizia.
Considerato, quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che è presente in sentenza una motivazione implicita ricavabile dalle argomentazioni in tema di trattamento sanzionatorio, in cui si evidenzia la entità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti specifici.
Considerato che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed ì limiti del sindacato dì legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «sì ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), affermando anche che la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 26582601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore ente