Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28008 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28008 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 11 novembre 2022 con la quale NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con la prescrizione di portare con sé la carta di permanenza, veniva controllato in Pavia, il 04/03/2019, sprovvisto del suddetto documento.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che, con un unico motivo, denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, formulata in atto di gravame.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile nel giudizio di legittimità – la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata in sede di gravame, allorquando le ragioni poste a fondamento della decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all’interno dell’apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, NOME, Rv. 284096).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere indicato con esattezza i motivi di gravame, tra i quali quello relativo alla richiesta di applicazione delle circostanze innominate, lo ha implicitamente disatteso, dal momento che, come condivisibilmente argomentato dal Procuratore generale in seno alla sua requisitoria, nell’escludere la possibilità di applicare l’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen., ha evidenziato l’abitualità della condotta del COGNOME, gravato da plurimi precedenti penali.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la con del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/04/2024