Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25894 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG , in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di BARI per NOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di TRANI per COGNOME NOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibiltà o, in subordine, il rigetto del ricorso.
V COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 gennaio 2024, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani ha ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti (per COGNOME: una violazione dell’art. 73, comma 4, e una violazione degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; per COGNOME: una violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90). Applicate ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche e operata la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito, il Giudice ha condannato: COGNOME, alla pena di anni cinque di reclusione ed C 28.000,00 di multa; COGNOME, alla pena di anni quattro, mesi due, giorni venti di reclusione ed C 20.000,00 di multa.
La sentenza è stata tempestivamente impugnata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
2.1. Il ricorso relativo alla posizione di NOME COGNOME si articola in tre motivi
2.1.1. Col primo motivo, i Pubblici Ministeri ricorrenti deducono violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per essere state applicate le attenuanti generiche in ragione della incensuratezza ancorché l’ultimo comma della norma vieti in termini espliciti di porre a fondamento della concessione di tali attenuanti la sola «assenza di precedenti condanne per altri reati» e per essere stati considerati, quali ulteriori elementi idonei in tal senso: la scelta del rito abbreviato (per la quale la legge prevede già una riduzione di pena) e l’adeguamento della pena al caso concreto (atteso che sono i limiti edittali a svolgere tale funzione).
2.1.2. Col secondo motivo, i Pubblici Ministeri deducono violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Rilevano, in particolare, che, nell’applicare questa norma, il Giudice ha aumentato la pena base (determinata in anni otto di reclusione ed C 30.000 di multa) nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed C 21.000 di multa: un aumento inferiore a quello previsto dalla legge, secondo la quale «se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi».
2.1.3. Col terzo motivo, i Pubblici Ministeri deducono violazione dell’art. 69 cod. pen. Si dolgono che non sia stato compiuto il giudizio di bilanciamento tra circostanze e, dopo aver operato (in termini errati) l’aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, la pena così determinata sia stata ridotta per l’applicazione delle attenuanti generiche.
2.2. Anche il ricorso relativo alla posizione di NOME COGNOME si articola in tre motivi.
2.2.1. Col primo e secondo motivo i Pubblici Ministeri ricorrenti deducono
ì COGNOME violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per essere state applicate le attenuanti generiche in ragione della «assenza di pregiudizi» pur essendo stata ritenuta sussistente ed applicata la recidiva specifica e reiterata e per essere stato considerato, quale ulteriore elemento idoneo a giustificare l’applicazione di tali attenuanti, la scelta del rito abbreviato per la quale la legge prevede già una riduzione di pena.
2.2.2. Col terzo motivo, i Pubblici Ministeri deducono violazione dell’art. 69 cod. pen. Si dolgono che il Giudice non abbia proceduto al bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e la recidiva e abbia operato la riduzione di pena per l’applicazione delle attenuanti dopo aver operato l’aumento conseguente alla ritenuta sussistenza della recidiva.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte / chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con memoria in data 8 maggio 2024, il difensore di NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ha sottolineato che, ai fini dell concessione delle attenuanti generiche, non è stata valutata soltanto l’incensuratezza e neppure si è fatto solo riferimento alla scelta del rito abbreviato, essendosi ritenuto di dover adeguare la pena al fatto per il buon comportamento processuale tenuto dall’imputato (che ha reso ampia confessione). Quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze, la difesa osserva che, essendo stata operata la diminuzione di pena dopo che la stessa era stata aumentata per l’aggravante, questo giudizio è stato implicitamente compiuto valutando le attenuanti prevalenti sulle aggravanti o al più equivalenti ad esse sicché la pena inflitta a COGNOME dovrebbe essere ridotta escludendo l’aumento per l’aggravante e non certo la diminuzione per le attenuanti.
Con memoria del 9 maggio 20241 il difensore di NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
Il difensore osserva: che l’applicazione delle attenuanti generiche è giustificata dal buon comportamento processuale dell’imputato il quale, nell’immediatezza del fatto, ha fornito agli operanti indicazioni utili all prosecuzione delle indagini; che la scelta di chiedere il giudizio abbreviato può essere considerata significativa di una minore pericolosità sociale; che l’errato riferimento all’incensuratezza di NOME non ha influito sul calcolo della pena e, nel determinarla, il Giudice ha tenuto conto della recidiva; che se il giudizio di bilanciamento tra circostanze fosse stato compiuto, le attenuanti generiche sarebbero state considerate equivalenti alla recidiva, l’aumento per tale
circostanza aggravante non sarebbe stato operato e la pena non sarebbe stata diversa da quella che, in concreto, è stata applicata.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 e successive modificazioni, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nella sentenza impugnata si legge: «,Ia mancanza di precedenti nel certificato del Casellario giudiziario di natura delittuosa, la scelta del rito nonché i fine di rendere la pena più aderente al caso concreto, lasciano propendere per il riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti di entrambi gli imputati».
Il vizio di motivazione è tale da tradursi in violazione di legge. Sono compresi, infatti, in tale nozione, «sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Nella sentenza impugnata è incomprensibile il riferimento alla scelta del rito, comportamento processuale che il legislatore prende in considerazione collegando ad esso una significativa riduzione di pena. L’affermazione secondo la quale sarebbe necessario «rendere la pena più aderente al caso concreto» non è riferita a circostanze di fatto che ne chiariscano il senso e quindi non consente di comprendere le ragioni per le quali le attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. sono state ritenute applicabili. Il riferimento alla «mancanza di precedenti di natura delittuosa», infine, oltre ad essere ingiustificato per NOME – cui è stata contestata la recidiva specifica e reiterata (ritenuta sussistente dal Giudice) – è inidoneo, da solo, a spiegare l’applicazione delle attenuanti generiche. Basta in proposito ricordare che ai sensi dell’art. 62 bis, ultimo comma, cod. pen., «l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma».
Tutti gli altri motivi, sono assorbiti essendo necessario procedere a nuova valutazione con riferimento all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio.
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È doveroso, tuttavia, ricordare:
che in caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, salvo che non ci si trovi in presenza di circostanze privilegiate che si sottraggono, in tutto o in parte, alle regole generali, è doveroso fare applicazione dell’art. 69 cod. pen. compiendo il necessario giudizio di bilanciamento;
che l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 è soggetta a tale giudizio di bilanciamento e prevede un aumento di pena «dalla metà a due terzi»;
che la recidiva specifica e reiterata, prevista dall’art. 99, comma 2 n. 1) e comma 4, cod. pen. prevede un aumento di pena di due terzi (col temperamento di cui all’art. 99 ultimo comma);
che, ai sensi dell’art. 69, ultimo comma, cod. pen., nei casi «previsti dall’art. 99, quarto comma vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti».
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, Ufficio G.i.p., magistrato diverso.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. la sentenza deve essere dichiarata ? ;esaitiva quanto all’affermazione della penale responsabilità degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani in diversa composizione fisica. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 22 maggio 2024
Il Con COGNOME e estensore Il Presidente