Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
PRINCIPATO NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Musumeci 3onathal e Principato Giuseppe.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della inadeguatezza della motivazione offerta dalla Corte di merito in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità degli imputati, gravati da plurimi precedenti specifici e la gravità del fatto;
ritenuto che la ratio dell’istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli .elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presid nte