Attenuanti Generiche: Quando la Personalità dell’Imputato Giustifica il Diniego
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri con cui il giudice di merito può legittimamente negare tale beneficio, focalizzandosi sulla personalità dell’imputato e sui suoi precedenti penali.
I Fatti del Caso
Due imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, negando loro la concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva l’inadeguatezza della motivazione fornita dalla Corte territoriale, ritenendola insufficiente a giustificare tale diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era basata su una motivazione logica e conferente. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo dei Precedenti Penali nelle Attenuanti Generiche
Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui la motivazione del diniego delle attenuanti generiche non deve necessariamente consistere in una minuziosa confutazione di ogni singolo argomento difensivo. La Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato: è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ritiene ostativi alla concessione del beneficio.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente posto in evidenza elementi negativi decisivi, quali:
* La personalità negativa degli imputati: un fattore chiave nella valutazione complessiva.
* I plurimi precedenti specifici: la presenza di condanne passate per reati della stessa indole dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
* La gravità del fatto: un altro elemento che il giudice può legittimamente considerare per negare una riduzione di pena.
La Cassazione ha sottolineato che la ratio dell’istituto delle attenuanti generiche non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione della difesa. La scelta di valorizzare elementi negativi, se ben argomentata come nel caso in esame, è sufficiente a sostenere la decisione e a renderla incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e strettamente legata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Per la difesa, ciò significa che non basta semplicemente richiederle, ma è necessario presentare elementi concreti e positivi in grado di superare eventuali fattori negativi, come i precedenti penali. La decisione evidenzia che una motivazione concisa, ma focalizzata sugli aspetti negativi preponderanti (personalità, precedenti, gravità del reato), è pienamente legittima e difficilmente sindacabile dalla Corte di Cassazione.
È sufficiente che il giudice indichi solo gli elementi negativi per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ritiene ostativi alla concessione del beneficio, senza dover analizzare e confutare ogni singola argomentazione difensiva.
I precedenti penali specifici possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che il giudice di merito ha correttamente considerato la personalità negativa degli imputati, gravata da plurimi precedenti specifici, come un valido e sufficiente motivo per negare le attenuanti generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguata e logicamente fondata sugli elementi negativi emersi, come la personalità degli imputati e i loro precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
PRINCIPATO NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Musumeci 3onathal e Principato Giuseppe.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della inadeguatezza della motivazione offerta dalla Corte di merito in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità degli imputati, gravati da plurimi precedenti specifici e la gravità del fatto;
ritenuto che la ratio dell’istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli .elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presid nte