Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? L’Analisi della Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i criteri che guidano questa valutazione e i limiti del sindacato di legittimità su tale decisione.
Il Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado per una serie di furti aggravati, aventi ad oggetto beni di interesse artistico. La Corte di Appello, pur dichiarando il non doversi procedere per uno dei capi d’imputazione, aveva confermato la condanna, rideterminando la pena ma negando la concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle suddette circostanze. Secondo la difesa, il giudice d’appello non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi a favore del proprio assistito.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: in primo luogo, il motivo del ricorso non era consentito in sede di legittimità, poiché tendeva a una rivalutazione del merito della vicenda, preclusa alla Cassazione. In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
I giudici hanno sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello, per quanto sintetica nel negare le attenuanti, era del tutto priva di illogicità manifeste. Di conseguenza, la decisione impugnata superava il vaglio di legittimità.
Le Motivazioni: Il Principio della Valutazione Sintetica
Il cuore dell’ordinanza risiede nella riaffermazione di un principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in esame e confuti ogni singolo elemento favorevole all’imputato, sia esso dedotto dalle parti o desumibile dagli atti processuali.
È invece sufficiente che il giudice faccia riferimento a quegli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Con tale valutazione, tutti gli altri elementi, favorevoli o sfavorevoli, si considerano implicitamente superati o disattesi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua (richiamata a pagina 48 della sentenza impugnata), rendendo l’impugnazione priva di fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa pronuncia conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella concessione o nel diniego delle attenuanti generiche. Le implicazioni pratiche sono chiare: un ricorso per cassazione basato su questo punto ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare una palese illogicità o una contraddittorietà manifesta nel ragionamento del giudice precedente. Non basta lamentare la mancata considerazione di alcuni aspetti, ma è necessario evidenziare un vizio logico nel percorso decisionale. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende sancisce la definitività della decisione.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo entro limiti specifici. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma si limita a controllare che la motivazione del giudice di merito non sia palesemente illogica o contraddittoria. Se il giudice ha fornito una spiegazione coerente per il diniego, il ricorso verrà probabilmente dichiarato inammissibile.
Il giudice deve rispondere a ogni singolo argomento della difesa per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio consolidato ribadito dalla Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Non è tenuto ad analizzare e confutare punto per punto tutti gli argomenti favorevoli all’imputato, poiché questi si intendono implicitamente superati dalla valutazione complessiva.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il non doversi procedere per il delitto di furto aggravato di cui al capo 5), e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato in relazione a numerose ipotesi di furto aggravato aventi ad oggetto beni di interesse artistico;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 48 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; deve tenersi conto, infatti, anche de principio affermato costantemente da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuant generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli r decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da t valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.