Attenuanti Generiche: La Motivazione del Giudice Può Essere Sintetica
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui requisiti di motivazione richiesti al giudice quando decide di negare questo beneficio, stabilendo un principio di economia processuale di grande rilevanza pratica.
Il Caso: Ricorso per Diniego di Attenuanti e Pena Eccessiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte di Appello per il reato di cui all’articolo 473 del codice penale, relativo alla contraffazione. L’imputato si è rivolto alla Suprema Corte lamentando due aspetti principali della sentenza di secondo grado: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una dosimetria della pena ritenuta eccessiva. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi a favore del proprio assistito.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il cuore della decisione si concentra sulla questione della motivazione del diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha avallato l’operato della Corte di Appello, la quale aveva fornito una motivazione adeguata basata su specifici “indici di natura fattuale” che, a suo giudizio, imponevano di non concedere il trattamento di favore.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale. Quando un giudice decide di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sua motivazione non deve necessariamente essere un’analisi enciclopedica di ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti processuali. Al contrario, il giudice può legittimamente limitarsi a fare riferimento a quegli elementi che considera decisivi o, comunque, più rilevanti ai fini della sua decisione. In altre parole, non è richiesta una confutazione analitica di ogni argomentazione difensiva, ma una spiegazione logica e coerente fondata sui fatti ritenuti preponderanti. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva correttamente seguito questo principio, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. In primo luogo, conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti è un giudizio di merito, ampiamente discrezionale, che difficilmente può essere messo in discussione in Cassazione se sorretto da una motivazione logica e non palesemente contraddittoria. In secondo luogo, definisce i contorni dell’obbligo di motivazione, alleggerendo il compito del giudice di merito che non è tenuto a un’analisi completa di tutti gli atti, ma può focalizzarsi sugli elementi cruciali. Per la difesa, ciò significa che, per contestare efficacemente un diniego, non basta elencare elementi a favore, ma è necessario dimostrare l’illogicità o la manifesta contraddittorietà del ragionamento del giudice che ha escluso la rilevanza di tali elementi.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, è obbligato a esaminare e confutare ogni elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza citata dalla Corte, il giudice può limitarsi a fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla fine del procedimento, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso stabilita in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato è stato condannato?
L’imputato è stato condannato per il reato previsto dall’articolo 473 del codice penale, che punisce chi introduce nello Stato e commercia prodotti con segni falsi, o chiunque detiene per la vendita o mette in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8710 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 12/05/1972
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riqualificando l’originaria imputazione, ha dichiarato la responsabilità dell’im per il reato di cui all’art. 473 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si lamenta il diniego delle circost attenuanti generiche e l’eccessiva dosimetria sanzionatoria – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indic di natura fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5). T interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando n la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore