Attenuanti Generiche: il Principio di Sintesi nella Motivazione del Giudice
Il tema delle attenuanti generiche è cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna su un punto fondamentale: come deve essere motivato il diniego di tali circostanze da parte del giudice di merito? La Corte ribadisce un principio consolidato, sottolineando l’ampia discrezionalità del giudice e i limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. In primo grado, l’imputato era stato condannato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e per falsità materiale commessa da privato. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, lo aveva assolto dal primo capo d’imputazione e aveva rideterminato la pena per il reato residuo.
Nonostante la parziale assoluzione, l’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, la motivazione con cui i giudici d’appello avevano negato la concessione di tale beneficio era mancante e manifestamente illogica.
Il Principio di Diritto sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile per due ragioni concorrenti. In primo luogo, ha evidenziato che la censura relativa alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, quando mira a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, non è consentita in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato, supportato da numerose sentenze precedenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione e ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti processuali. È, invece, sufficiente che egli indichi quali elementi, tra quelli a disposizione, abbia ritenuto decisivi o comunque rilevanti per giungere alla sua conclusione.
Secondo la Corte, la valutazione del giudice di merito, che implicitamente ritiene superati o non rilevanti tutti gli altri elementi non menzionati, è insindacabile in Cassazione, a condizione che la motivazione fornita non sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione (richiamata a pagina 4 della sentenza impugnata) ritenuta esente da vizi logici evidenti, rendendo così l’impugnazione priva di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la notevole discrezionalità del giudice di merito nella concessione o nel diniego delle attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi a favore dell’imputato per ottenere il beneficio, ma è necessario argomentare sulla loro decisività. Per chi intende impugnare in Cassazione un diniego, la strada è in salita: non è sufficiente lamentare una valutazione non condivisa, ma è indispensabile dimostrare un vizio logico manifesto e macroscopico nella motivazione del giudice. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, che si concentra sulla corretta interpretazione della legge e non sulla rivalutazione dei fatti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché criticava la valutazione di merito del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche, un’attività non consentita in sede di legittimità, e perché il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, data la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare e confutare ogni singolo fattore favorevole dedotto dalle parti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1680 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1680 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, assolvendo l’imputato dal reato di cui al capo a) e rideterminando il trattamento sanzioNOMErio, ha parzialmente riforma la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (capo a) e falsità materiale commessa dal privato (capo b);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025.