Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6022 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6022 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 11/01/1996
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di tentato furto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo – con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte secondo cui il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
La corte territoriale ha operato buon governo di questo principio, con una motivazione esente da contraddittorietà o manifesta illogicità, correttamente esponendo le ragioni sui cui ha fondato la sua decisione (si veda pag. 2 della sentenza impugnata che valorizza i precedenti specifici e recenti).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
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