Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione Sintetica è Sufficiente
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione con cui tali circostanze vengono negate, ribadendo un principio consolidato: non è necessario un esame analitico di tutti gli elementi, ma è sufficiente concentrarsi su quelli decisivi. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di doglianza sollevato in sede di legittimità riguardava la mancata applicazione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi favorevoli all’imputato, negando così un beneficio potenzialmente in grado di ridurre l’entità della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo di impugnazione ‘manifestamente infondato’ e ‘generico’. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Il Principio della Valutazione Decisiva sulle Attenuanti Generiche
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Cassazione ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse fondato il proprio diniego su due elementi centrali e decisivi: la gravità del reato commesso e i precedenti penali del ricorrente.
Secondo gli Ermellini, questa motivazione è da considerarsi logica e sufficiente. La Corte ha infatti richiamato il suo orientamento consolidato, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione. Una volta che il giudice ha individuato tali elementi (nel caso di specie, la gravità del fatto e i precedenti), tutti gli altri argomenti, se non esplicitamente trattati, si considerano implicitamente disattesi o superati da quella valutazione complessiva.
Questa impostazione garantisce che il giudizio di merito mantenga la propria autonomia valutativa, evitando che la Cassazione possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per la pratica forense: impugnare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche è un’operazione complessa. Non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di alcuni elementi favorevoli, ma è necessario dimostrare una manifesta illogicità o una contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito. Se la decisione si fonda su elementi concreti e pertinenti, come la gravità del reato o la personalità negativa dell’imputato desunta dai suoi precedenti, il ricorso ha scarse probabilità di successo e rischia di concludersi, come in questo caso, con una declaratoria di inammissibilità e un’ulteriore condanna economica.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché l’unico motivo, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è stato considerato manifestamente infondato e generico.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli all’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come la gravità del reato e i precedenti penali, senza dover esaminare analiticamente ogni singolo aspetto favorevole.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 18/12/1980
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME VincenzoCOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazion delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, oltre generico, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, dove si richiam la gravità del reato commesso e i precedenti penali dell’odierno ricorrente) d motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affe da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel moti il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in consideraz tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili d ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o com rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 d 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/201 COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.