Attenuanti Generiche: Quando la Confessione Non Basta per la Massima Riduzione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale: qual è il valore di una confessione resa solo dopo essere stati colti in flagranza di reato? La decisione chiarisce che non ogni ammissione di colpevolezza ha lo stesso peso e che il contesto in cui avviene è fondamentale per la valutazione del giudice.
I Fatti del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato una condanna per un reato legato agli stupefacenti. Il ricorrente lamentava in particolare che i giudici non gli avessero concesso le attenuanti generiche nella loro massima estensione. A suo avviso, la sua confessione avrebbe dovuto meritare una diminuzione di pena più consistente.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ritenuto che la confessione non fosse “particolarmente significativa”, poiché era intervenuta solo a seguito dell’arresto in flagranza. Inoltre, nella determinazione della pena complessiva, i giudici avevano tenuto conto del consistente quantitativo di sostanza stupefacente di varia tipologia che era stato sequestrato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato la piena correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, definendolo “adeguato e logico” e, come tale, non contestabile in sede di Cassazione. Con questa decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Peso della Confessione e le Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del comportamento dell’imputato. La Cassazione sottolinea un principio fondamentale: per la concessione delle attenuanti generiche, non è sufficiente un qualsiasi atto di collaborazione, ma è necessario che questo dimostri una reale revisione critica del proprio operato.
Una confessione resa dopo essere stati colti con le mani nel sacco, ovvero in flagranza di reato, perde gran parte del suo valore attenuante. Non è vista come un segno di spontaneo pentimento, ma piuttosto come una presa d’atto dell’inevitabile, di fronte a prove schiaccianti.
La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione del giudice di merito sulla concessione e sulla misura delle attenuanti è un giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione se motivato in modo logico e coerente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente bilanciato la confessione tardiva con la gravità del reato, evidenziata dall’ingente quantitativo di droga sequestrata. La quantificazione della pena è risultata quindi adeguata alla luce di tutti gli elementi disponibili.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre un importante insegnamento: la confessione, per essere un fattore determinante nella riduzione della pena, deve preferibilmente essere spontanea e genuina. Se avviene solo perché messi di fronte all’evidenza dei fatti, il suo peso si riduce notevolmente.
Questa decisione conferma che il potere discrezionale del giudice nel concedere le attenuanti generiche è molto ampio, ma deve essere esercitato attraverso una motivazione logica e completa. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la strategia processuale non può basarsi unicamente su una confessione tardiva, ma deve essere supportata da altri elementi che dimostrino un effettivo cambiamento o una sincera volontà di collaborare con la giustizia.
Una confessione garantisce sempre la massima riduzione di pena per le attenuanti generiche?
No. L’ordinanza chiarisce che il valore di una confessione dipende dal contesto. Se interviene dopo un arresto in flagranza di reato, la sua significatività è considerata ridotta e potrebbe non giustificare la massima diminuzione della pena.
Quali altri elementi valuta il giudice per le attenuanti generiche oltre alla confessione?
Il giudice compie una valutazione complessiva che include la gravità del fatto (come, in questo caso, il consistente quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate), le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il suo comportamento processuale.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice sulla misura delle attenuanti?
No, non se la decisione è basata su una motivazione logica e adeguata. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a verificare che la decisione del giudice di merito sia immune da vizi logici o errori di diritto. La valutazione sulla concessione e quantificazione delle attenuanti è un tipico giudizio di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44619 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nato il 01/06/1978
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenut di confermare la diminuzione operata in ordine alle riconosciute attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione è manifestamente infondato, risultando senz’altro adeguata e logica, e pertanto non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/201 Mastro, Rv. 271243), la valutazione svolta dalla Corte di appello che ha ritenuto non particolarmente significativa la dichiarazione confessoria intervenuta a seguito di arres operato in flagranza di reato, al contempo rilevando l’adeguatezza della complessiva quantificazione della pena correttamente determinata anche alla luce del consistente quantitativo di sostanza stupefacente di varia tipologia sequestrato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024