Attenuanti generiche e ricorso in Cassazione: i limiti del sindacato di legittimità
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta spesso uno dei punti più dibattuti nei processi penali, ma è fondamentale comprendere che la loro concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine: non è possibile richiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti per ottenere uno sconto di pena.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di rapina impropria e minaccia aggravata. Dopo la conferma della sentenza in grado di appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando esclusivamente un vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi processuali che avrebbero potuto giustificare una riduzione della sanzione.
La decisione della Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’impugnazione non sollevasse reali vizi di legittimità, ma si limitasse a contrapporre una propria lettura delle emergenze processuali a quella, logica e coerente, fornita dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, infatti, non è permesso sollecitare un nuovo esame delle prove o una valutazione alternativa del contesto fattuale in cui è maturato il reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità del reato o della capacità a delinquere dell’imputato. Se la sentenza impugnata fornisce una spiegazione razionale e non contraddittoria del perché ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche, tale decisione resta insindacabile. Nel caso di specie, il ricorrente ha tentato di introdurre profili valutativi non riconducibili ai vizi tassativamente previsti dal codice di procedura penale, rendendo l’istanza priva di pregio giuridico.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici confermano il rigore applicato ai ricorsi che mirano a una surrettizia revisione del merito. L’inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese processuali. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di strutturare i ricorsi su basi esclusivamente giuridiche, evitando di riproporre questioni di fatto già ampiamente sviscerate nei precedenti gradi di giudizio.
Si possono chiedere le attenuanti generiche direttamente in Cassazione?
No, la Cassazione non può valutare i fatti per concedere attenuanti ma può solo verificare se la motivazione del giudice di merito sul punto sia logica e priva di vizi giuridici.
Cosa rende un ricorso sulle attenuanti inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a proporre una versione dei fatti diversa da quella accertata nei gradi precedenti senza evidenziare reali violazioni di legge.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39612 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39612 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN CERITTO
COGNOME NOME la sentenza in data 22/09/2022 della Corte di appello di Firenze, che ha confermatc),ta sentenza in data26/04/2018 del Tribunale di Pisa, che lo aveva condannato per i reati di rapina impropria e minaccia aggravata.
Deduce vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché oppone alla sentenza NOMEta una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all’attenzione della Corte di legittimità profili valutativi in punto di riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche, non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente