Attenuanti generiche e discrezionalità del giudice
Nel panorama del diritto penale, l’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per la personalizzazione della pena. Recentemente, la Corte di Cassazione si è espressa sulla natura insindacabile della scelta del giudice di merito riguardo all’entità di tali riduzioni.
Il caso e le attenuanti generiche
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di spendita di monete falsificate, previsto dall’articolo 455 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in grado di appello, ha proposto ricorso lamentando una eccessiva severità nel calcolo della pena. Il fulcro della contestazione riguardava specificamente le attenuanti generiche, la cui riduzione era stata giudicata insufficiente dalla difesa rispetto alle circostanze del fatto.
La decisione sulle attenuanti generiche
La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato come le doglianze sollevate non riguardassero violazioni di legge, bensì una valutazione di merito sulla misura della sanzione. Poiché il giudice di secondo grado aveva fornito una motivazione logica e coerente per giustificare il trattamento sanzionatorio, non vi era spazio per un intervento in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento chiariscono che il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti generiche. Tale potere è finalizzato ad adeguare la sanzione al caso concreto, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. La Cassazione ha ribadito che le scelte del giudice di merito sono insindacabili se sorrette da adeguate ragioni. Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato questo potere, rendendo il ricorso manifestamente infondato e privo di basi giuridiche solide per un annullamento.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte confermano la definitività della condanna e impongono al ricorrente il pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, conseguenza tipica dei ricorsi dichiarati inammissibili. Questa ordinanza serve a ricordare che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere una riduzione della pena basata su semplici valutazioni di opportunità, ma deve fondarsi su reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Si può contestare in Cassazione la misura della pena?
No, se il giudice di merito ha motivato correttamente la sua scelta, poiché la determinazione della sanzione rientra nel suo potere discrezionale.
Cosa sono le attenuanti generiche?
Sono circostanze che consentono una riduzione della pena valutando il comportamento o la situazione dell’imputato, non espressamente elencate dalla legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40593 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40593 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.:
Considerato che l’unico motivo di ricorso che contesta l’entità della riduzione per le attenuanti generiche e la misura della pena è manifestamente infondato, poiché attinge punti su cui il giudice di merito gode di ampia discrezionalità e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità, quando, come nella specie siano sorrette da adeguate ragioni (pag. 4);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023