Attenuanti generiche e precedenti penali: i limiti della riduzione di pena
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli strumenti più rilevanti nelle mani del giudice penale per personalizzare la sanzione, ma la loro applicazione non segue un automatismo matematico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che il riconoscimento di tali circostanze non obbliga necessariamente il giudice ad applicare la massima riduzione prevista dalla legge, specialmente quando il profilo del reo presenta elementi critici.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello che, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, aveva operato una riduzione della pena ritenuta insufficiente dalla difesa. Il ricorrente lamentava, in particolare, che la diminuzione non fosse stata applicata nella sua massima estensione, nonostante fosse stata esclusa l’aggravante della recidiva.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’impugnazione fosse affetta da genericità, limitandosi a una censura astratta senza confrontarsi con le ragioni specifiche esposte dai giudici di merito. La Corte ha chiarito che la determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il quale deve bilanciare diversi fattori.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla carenza di specificità del ricorso. La Cassazione ha osservato che il ricorrente non ha saputo contrastare efficacemente il ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva giustificato la riduzione contenuta della pena basandosi sui precedenti penali dell’imputato. Secondo i giudici di legittimità, l’esclusione della recidiva non cancella la storia giudiziaria di un soggetto: i precedenti penali rimangono un parametro valido ai sensi dell’Art. 133 c.p. per valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere. Pertanto, il giudice può legittimamente decidere di non concedere il massimo dello sconto di pena se ritiene che la condotta pregressa del reo non meriti un trattamento di particolare favore.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il ricorso per cassazione in materia di attenuanti generiche deve essere estremamente puntuale e non può risolversi in una generica richiesta di maggiore clemenza. La decisione ribadisce la centralità dei precedenti penali come criterio di valutazione anche quando non viene contestata formalmente la recidiva. Per l’imputato, oltre al rigetto del ricorso, è scattata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a dimostrazione del fatto che un ricorso privo di fondamenti solidi comporta conseguenze economiche gravose.
Il giudice è obbligato a concedere la massima riduzione di pena con le attenuanti generiche?
No, il giudice ha il potere discrezionale di determinare l’entità della riduzione in base alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
I precedenti penali contano anche se non viene applicata la recidiva?
Sì, i precedenti penali possono essere valutati dal giudice per limitare lo sconto di pena derivante dalle attenuanti generiche.
Cosa rischia chi presenta un ricorso in Cassazione giudicato inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45029 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45029 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha rideterminato riducendo la pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione è generico in quanto provo di effettiva critica poiché omette ogni confronto con le rappresentate ragioni che impedivano una maggiore riduzione della pena là dove, pur esclusa la recidiva, sono stati apprezzati i precedenti penali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023