Attenuanti Generiche: Quando la Gravità del Fatto Limita lo Sconto di Pena
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del reato commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e, soprattutto, la loro applicazione nella massima estensione possibile è soggetta a una valutazione discrezionale ben motivata. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato possano giustificare una concessione solo parziale di tale beneficio.
Il Caso: Agente di Polizia e Traffico di Droga
Il caso in esame riguarda un agente di polizia penitenziaria condannato per i reati di traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dall’ingente quantitativo. L’imputato era stato ritenuto responsabile del trasporto di un carico di cocaina di oltre un chilogrammo (1080 grammi).
Le circostanze del reato erano particolarmente gravi: l’agente si era recato a prelevare lo stupefacente, in uniforme e con la propria autovettura, presso l’abitazione di un altro soggetto che si trovava agli arresti domiciliari. Inoltre, a seguito di perquisizione, presso la sua stessa abitazione erano stati rinvenuti ulteriori quantitativi di cocaina e hashish.
I giudici di merito avevano riconosciuto le attenuanti generiche, tenendo conto di elementi positivi come lo svolgimento di una stabile attività lavorativa. Tuttavia, avevano deciso di non concederle nella massima estensione possibile, proprio in virtù della gravità dei fatti.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche da Parte della Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione dei giudici di merito.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione se sorrette da una motivazione logica e priva di vizi giuridici. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente i fatti, a meno che quest’ultima non sia palesemente illogica o errata in diritto.
Le motivazioni
Nel caso specifico, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata pienamente adeguata. Il giudice di merito aveva correttamente bilanciato gli elementi a favore dell’imputato (l’attività lavorativa) con quelli a suo sfavore. Questi ultimi erano preponderanti e includevano:
1. La gravità oggettiva dei fatti: il trasporto di un quantitativo così ingente di cocaina è stato considerato sintomatico di un inserimento stabile nel circuito del traffico di stupefacenti.
2. La personalità dell’imputato: il fatto che a commettere il reato fosse un agente di polizia penitenziaria, un soggetto tenuto a far rispettare la legge, ha aggravato la valutazione della sua condotta.
3. Le modalità dell’azione: aver agito in uniforme e aver interagito con un soggetto agli arresti domiciliari ha ulteriormente evidenziato la gravità del comportamento.
Questi elementi, nel loro complesso, hanno giustificato ampiamente la decisione di non concedere il massimo beneficio possibile derivante dalle attenuanti generiche.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice. Tale valutazione deve essere fondata su un’analisi completa di tutti gli elementi del caso, sia positivi che negativi. La gravità del reato, le modalità della condotta e la personalità dell’imputato, specialmente se riveste una particolare qualifica pubblica, sono fattori decisivi che possono legittimamente portare a una concessione solo parziale, o addirittura al diniego, delle attenuanti stesse.
Quando un giudice può decidere di non concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione?
Un giudice può limitare la concessione delle attenuanti generiche quando la gravità dei fatti, le modalità della condotta e la personalità dell’imputato lo giustificano. Nel caso specifico, l’ingente quantitativo di droga e la qualifica di agente di polizia penitenziaria dell’imputato sono stati ritenuti elementi sufficienti per non applicare il beneficio nella sua massima portata.
La qualifica di pubblico ufficiale dell’imputato può influenzare la valutazione sulle attenuanti generiche?
Sì, la qualifica di pubblico ufficiale, come quella di agente di polizia penitenziaria, è un elemento che incide negativamente sulla valutazione della personalità dell’imputato, poiché egli è un soggetto tenuto a far rispettare la legge e il suo coinvolgimento in un reato è considerato di particolare gravità.
Il giudizio del giudice di merito sulle attenuanti generiche può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione?
No, di regola la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione delle attenuanti generiche, è insindacabile in Cassazione. La Suprema Corte può intervenire solo se la motivazione della decisione è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4405 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOBASSO il 15/02/1967
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. N caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata. Al riguardo, si evidenzia che il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, h tenuto conto degli elementi positivi (lo svolgimento di una stabile attività lavorativa) a fi riconoscimento delle attenuanti generiche, che però ha ritenuto di concedere non nella massima estensione in ragione della gravità dei fatti oggetto di imputazione e della personal dell’imputato che, pur essendo un agente di polizia penitenziaria, si rendeva responsabile de trasporto di un carico di cocaina pari a 1080 grammi, recandosi per prelevare il suddett stupefacente presso tale COGNOME Carlo che si trovava agli arresti domiciliari, in uniforme, co l’autovettura di sua proprietà, e in ragione della detenzione presso la propria abitazione di ulteriore quantitativo di cocaina e di hashish. Il giudice a quo ha, in particolare, affermat il trasporto di un così ingente quantitativo di stupefacente del trasporto è sintomatico di stabile collegamento al circuito del traffico di sostanze stupefacente in ragione del valore d merce trasportata.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente