Attenuanti Generiche: La Cassazione Spiega i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali nel processo penale e, spesso, oggetto di doglianza in sede di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui la decisione del giudice di merito sul punto può essere contestata, dichiarando inammissibile un ricorso che non teneva conto dei principi consolidati in materia.
Il Fatto alla Base del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di due persone da parte della Corte di Appello di Messina per il reato di violazione di domicilio in concorso (artt. 110 e 614 del codice penale). La sentenza di secondo grado aveva confermato la responsabilità penale degli imputati, così come stabilito già in primo grado.
Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la lamentela per la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale.
L’inammissibilità delle Attenuanti Generiche come unico motivo di ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha giudicato inammissibile. La decisione si fonda su un principio giuridico ormai consolidato e di fondamentale importanza pratica: il giudice di merito non è tenuto a fornire una motivazione analitica e dettagliata per negare le attenuanti generiche, ma è sufficiente che il suo ragionamento sia logico e adeguato.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha specificato che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, per motivare il diniego del beneficio è sufficiente un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la sua scelta, facendo riferimento a elementi presenti agli atti (citati a pagina 6 della sentenza impugnata) che giustificavano la non applicazione delle attenuanti. Pertanto, la doglianza dei ricorrenti è stata considerata priva di fondamento, in quanto non idonea a scalfire la logicità della decisione della Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Questa declaratoria ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un’ulteriore conseguenza economica per i ricorrenti. La Corte li ha infatti condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi concreti e specifici della sentenza impugnata e non può limitarsi a una generica contestazione delle valutazioni discrezionali del giudice di merito, se queste sono state supportate da una motivazione logica e coerente.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione se il giudice nega le attenuanti generiche?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è inammissibile se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e congrua per il diniego, facendo riferimento a elementi concreti ritenuti decisivi, anche se in modo sintetico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quale reato era stato contestato agli imputati nel caso specifico?
Agli imputati era stato contestato il reato di violazione di domicilio commesso in concorso, previsto e punito dagli articoli 110 e 614 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 614, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto da entrambi i ricorrenti, che deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 – bis cod. pen., è inammissibile, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024