Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40247 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40247 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condann pronunciata dal Tribunale di Livorno in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d 309/90.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, riguardante la mancati applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella massima estensione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono n pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cort merito con motivazione pienamente rispettosa dei consolidati principi espressi dal giurisprudenza di questa Corte, secondo cui La mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente ch riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla conce RAGIONE_SOCIALE predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattament sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost ( ex multis, Sez. 2 – n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 – 01 ). Nel caso di specie, la pronuncia impugnata richiama i tre precedent specifici dell’imputato, risalenti ad epoca recente. Va inoltre ricordato che le determinazio giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivaz della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, essendo consolidato il principi per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il qua assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei c di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “cong aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquer essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella editta (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, i dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore