Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25763 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANTA CLARA( CUBA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Letta la memoria di replica, depositata dall’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti del 15 aprile 2021, pronunciando nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha assolto quest’ultimo dal reato ascrittogli al capo T), perché il fatto non sussiste, ed ha ridetermiNOME la pena relativa al reato residuo (sub S) in mesi otto di reclusione ed euro 1100 di multa. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Il Tribunale aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati ascrittigli sub S), per aver ceduto un grammo di marijuana a NOME COGNOME, e, al capo T), per aver detenuto a fini di spaccio grammi 21,72 della medesima sostanza; inoltre, qualificati ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e, unificati gli stessi dal vincolo della continuazione, lo aveva condanNOME alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1500 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con la medesima sentenza, il Tribunale aveva assolto entrambi gli imputati dal reato di estorsione ai danni di COGNOME NOME, costretto con minaccia a consegnare agli stessi la somma di euro 170,00 quale corrispettivo di una pregressa fornitura di stupefacente effettuata in suo favore dal COGNOME. In Patti, il 5 aprile 2019.
4.La Corte territoriale, rigettato l’appello del P.M. quanto alla assoluzione per il reato di estorsione, ha accolto l’impugnazione proposta da COGNOME limitatamente al reato contestato sub T. Era infatti emerso, in sede di istruttoria dibattimentale, che, in data 7 giugno 2019, COGNOME aveva spontaneamente consegNOME agli operanti di PG tutta la sostanza stupefacente di cui era in possesso (meno di un grammo di marijuana, che custodiva nei pantaloni, uno spinello riposto nel vano portaoggetti della bici elettrica, una busta contenente 16 grammi di sostanza vegetale che si era rivelata essere cannabis light), ad eccezione di quella, grammi 2 di hashish e grammi 2 circa di marijuana, contenuta in involucro rinvenuto dietro un mobile sito nell’ingresso dell’abitazione. Pur tenendo conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite Castignani del 2019, in tema di rilevanza penale della cannabis light, la Corte territoriale ha ritenuto che, dall’insieme delle concrete circostanze, non si potesse con certezza desumere che la detenzione fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale.
Viceversa, andava confermato il giudizio di responsabilità in ordine all’episodio di cessione di cui al capo S. La consegna di un oggetto a COGNOME NOME era stata direttamente percepita dall’operante di AVV_NOTAIO, che era stato escusso quale teste e confermata dalla successiva perquisizione del COGNOME
che rivelava la presenza del grammo di stupefacente indicato in contestazione e non avevano trovato sostegno le tesi alternative prospettate dall’imputato.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del proprio difensore, sulla base dei seguenti motivi, così sintetizzati:
Con il primo motivo, si deduce l’inosservanza e la falsa applicazione dell’art. 192, comma 1, cod.proc.pen., travisamento del fatto e degli elementi probatori, inosservanza e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod.proc.pen. in relazione al capo S della rubrica. Si deduce l’inosservanza o la falsa applicazione dell’art. 546, comma 1, lett. c., cod.proc.pen. e l’omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa, la mancata, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione agli elementi acquisiti in dibattimento ed alle censure difensive mosse nell’atto di appello, nonché inosservanza e falsa applicazione dell’art. 533 cod.proc.pen. Si sostiene la fragilità dell’impianto accusatorio, in ragione del fatto che l’operante di P.G. AVV_NOTAIO, nella relazione di servizio, aveva usato l’espressione che l’imputato aveva “quasi certamente” consegNOME qualcosa, così escludendo i termini di certezza poi utilizzati. Peraltro, il COGNOME aveva negato di aver ricevuto la sostanza dall’imputato e di ciò la sentenza non si era fatto carico.
Con il secondo motivo, si deduce l’erronea ed incongrua quantificazione della pena, la mancanza di motivazione, l’irragionevolezza, la sproporzione e l’ingiustizia sostanziale della stessa. Si critica la motivazione, fondata sul leggero spostamento dal minimo edittale, di mesi sei di reclusione, in ragione dell’aver commesso il fatto in pendenza di misura di prevenzione, ipotesi per la quale era semmai prevista apposita aggravante (art. 71 d.lgs. 159/2011);
Con il terzo motivo, si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, già oggetto dell’appello per la omessa motivazione da parte del Tribunale, omissione reiterata dalla Corte territoriale.
Il P.G. ha depositato relazione scritta con la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo è inammissibile.
Lo stesso ricalca esattamente il primo motivo di appello, relativo al capo S, e non si pone in alcuna prospettiva critica rispetto alla motivazione adottata dalla Corte territoriale per giustificarne il giudizio di infondatezza. La sentenza impugnata ha, in particolare, al punto 2.1.1. della decisione, accertato che la consegna di un oggetto a COGNOME NOME da parte dell’imputato aveva formato oggetto di diretta percezione da parte dell’appuntato COGNOME, che mai era caduto in contraddizione. Inoltre, che si trattasse di sostanza stupefacente fu confermato
dalla perquisizione alla quale fu sottoposto il COGNOME dagli altri operatori, allertati dal COGNOME. Tali emergenze processuali rivelavano, ad avviso della Corte di appello, l’insostenibilità della opposta tesi propugnata dall’imputato, che cioè fosse stato il COGNOME a cedere la droga all’imputato stesso, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento del COGNOME in procedimenti penali in materia di stupefacenti.
GLYPH Il ricorso per cassazione è impugnazione a critica vincolata, che postula la specifica indicazioni –delle ragioni, fra quelle elencate dall’art. 606 cod.proc.pen. per le quali è ammessa l’impugnazione. La giurisprudenza di legittimità ( vd. tra le altre, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521 – 01) ha più volte espresso il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello no sono stati accolti.
Quanto al secondo motivo, relativo al trattamento sanzioNOMErio, il ricorrente osserva che la pena, ridotta a seguito dell’accoglimento dell’appello quanto al capo T, non sarebbe stata calcolata adeguatamente, ed anzi sarebbe stata utilizzata la ragione dell’aver commesso il fatto mentre si è sottoposti a misura di prevenzione per non applicare il minimo, in fatto applicando l’aggravante di cui all’art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, mai contestata.
Il motivo non si correla alla sentenza impugnata che non ha inteso certo maggiorare la pena da infliggere, ma ha motivato il leggero scostamento dal minimo con il riferimento alla attualità della sottoposizione dell’imputato a misura di prevenzione, al fine di tratteggiarne la personalità ex art. 133 cod.pen.. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzioNOMErio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente
disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n 19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290).
6. Con riferimento alla doglianza afferente alla denunciata omessa motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, va in primo luogo osservato che il Tribunale, alla pagina 27 della sentenza, negò l’esistenza dei necessari presupposti, essendosi appurato che l’imputato, sottoposto a misura di prevenzione personale e già indagato, all’epoca dei fatti, in r t altri contesti di indagine inerenti GLYPH spaccio di stupefacenti nel comprensorio territoriale pattese, risultava attivamente impegNOME nel medesimo contesto locale in attività di spaccio che lo avevano anche indotto, con una certa sfrontatezza,, ad occultare stupefacente in luoghi limitrofi allo studio legale della propria convivente. Dunque, non risponde al vero che il Tribunale aveva omesso di motivare su tale aspetto e può anzi ritenersi che la Corte d’appello, nel confermare nel resto la sentenza di primo grado, abbia implicitamente confermato tale decisione (Sez. 4 – , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 Rv. 284096 – 01) che è conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.3,n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694 -01; Sez. I, n.46568 del 18/05/2017, Rv. 271315 – 01; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, COGNOME ed altro, Rv. 245241; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6. Nella specie, il Tribunale, confermato dalla Corte d’appello, ha denegato la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l’assenza di elementi positivi a tal fine e valorizzando anche, ai fini di una valutazione negativa della personalità dell’imputato, la condanna per reato della stessa specie commesso dall’imputato successivamente ai fatti contestati (cfr. in relazione a tale ultimo profilo, Sez.5, n.33847 del 19/04/2018, Rv.273627 – 01 e Sez.2, n.24207 del 14/03/2013, Rv.256486 – 01, che hanno affermato che il giudice, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell’applicazione delle circostanze previste dall’art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall’art. 133 cod. pen.).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).
8.In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condanna pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2024.