Attenuanti Generiche: Quando la Personalità dell’Imputato Conta
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione e quantificazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere discrezionale del giudice, sottolineando come un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato possa legittimamente influenzare questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione, in tutta la loro estensione, delle attenuanti generiche. A suo dire, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valorizzato il “contesto” in cui era stata posta in essere la condotta criminosa (un reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale, oltraggio a pubblico ufficiale).
La Corte d’Appello, pur escludendo la recidiva, aveva comunque tenuto conto dei precedenti dell’imputato per formulare un giudizio complessivamente negativo sulla sua personalità. Questa valutazione aveva indotto i giudici a concedere le attenuanti in misura ridotta, calibrando la sanzione su tale giudizio.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse immune da vizi logici o giuridici. La Corte ha stabilito che la valutazione circa la concessione e la misura delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva agito in modo ragionevole. Sebbene i precedenti dell’imputato non fossero stati considerati ai fini dell’applicazione della recidiva, essi sono stati legittimamente utilizzati come elementi per delineare un quadro complessivo della personalità del reo. Questo “complessivo negativo giudizio sulla personalità” ha costituito una base solida e logica per giustificare un’applicazione non pienamente estesa delle attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorso mirava a una nuova e diversa valutazione dei fatti e degli elementi di giudizio, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare il merito della vicenda, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la motivazione della Corte d’Appello risultava coerente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: il giudice ha un’ampia discrezionalità nel valutare le attenuanti generiche. Tale valutazione può legittimamente basarsi su un giudizio complessivo sulla personalità dell’imputato, desunto anche da elementi come i precedenti penali, anche quando questi non integrino la recidiva. La decisione di limitare la portata delle attenuanti sulla base di un profilo di personalità negativo è, pertanto, una scelta che, se adeguatamente motivata, non può essere censurata in Cassazione. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della decisione di merito.
Il giudice può limitare le attenuanti generiche basandosi sulla personalità dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può calibrare l’applicazione delle attenuanti generiche sulla base di un giudizio complessivo negativo sulla personalità dell’imputato, anche considerando precedenti non rilevanti ai fini della recidiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione sull’applicazione e sulla misura delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può sindacare tale valutazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10777 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della mancata applicazione in tutta la loro estensione delle circostanze attenuanti generiche correttamente denegata valorizzando il “contesto” in cui deve essere inserita la condotta di cui all’art. 341-bis cod. pen. alla luce dei precedenti che, ancorchè ritenuti non rilevanti ai fini della recidiva, che è stata esclusa, hanno ragionevolmente indotto la Corte di appello a farne applicazione calibrata sul complessivo negativo giudizio sulla personalità dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente