Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice nella Motivazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, come deve essere motivata la decisione di non concederle? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’obbligo di motivazione, confermando un orientamento consolidato che valorizza la discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputata ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la denuncia del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe motivato in modo adeguato le ragioni del suo rifiuto, omettendo di considerare elementi che avrebbero potuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione sulla Concessione delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si allinea alla giurisprudenza costante della stessa Corte, secondo cui la valutazione del giudice di merito sulla concessione delle attenuanti è ampiamente discrezionale e non necessita di una motivazione analitica su ogni singolo elemento. Con questa pronuncia, viene confermata la sentenza della Corte d’Appello e la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il cuore della decisione risiede nel principio giuridico richiamato dagli Ermellini. La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il proprio diniego, facendo riferimento a specifici “indici di natura personale e fattuale” che impedivano di concedere il trattamento di favore.
La Cassazione ha poi ribadito un concetto cruciale: il giudice che nega la concessione delle attenuanti generiche non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti processuali. Al contrario, può legittimamente limitarsi a indicare gli elementi che ha ritenuto decisivi o, comunque, più rilevanti ai fini della sua decisione. Questo potere di selezione degli argomenti è espressione della discrezionalità giudiziale e non vizia la sentenza per carenza di motivazione, a patto che gli elementi scelti siano pertinenti e sufficienti a giustificare la scelta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un importante principio in materia di commisurazione della pena e di valutazione delle circostanze. Per gli operatori del diritto, e in particolare per la difesa, ciò significa che un ricorso basato sulla presunta insufficienza della motivazione in tema di attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se non si è in grado di dimostrare l’illogicità o la manifesta contraddittorietà del ragionamento del giudice. Non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di alcuni elementi favorevoli; è necessario argomentare perché quegli specifici elementi fossero talmente decisivi da rendere irragionevole la conclusione a cui il giudice è pervenuto. La decisione conferma, quindi, l’ampio margine di apprezzamento del giudice di merito nel bilanciare i vari aspetti della vicenda processuale e della personalità dell’imputato.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione, il giudice può limitarsi a fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che il ricorso appare, a una prima e sommaria analisi, privo di qualsiasi fondamento giuridico, tanto da non richiedere un esame approfondito nel merito e da giustificare una pronuncia di inammissibilità.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato,a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Cort appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reat di tentato furto aggravato;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui la ricorrente denunzia il diniego circostanze attenuanti generiche- è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 3 della senten impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cu giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedo dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenu comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condann della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.