Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13757 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13757 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 07/03/1993
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art.
73, comma 4, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
1. In punto di affermazione di penale responsabilità dell’imputato circa il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90: a) carenza di motivazione
evincibile dal testo gravato, violazione degli artt. 111 Cost., 546, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.; b) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 cod.
proc. pen. e 110 cod. pen.; c) erronea applicazione e violazione di norme giuridiche in punto di elementi costitutivi del delitto ex art. 73 comma 4 d.P.R,
309/90; d) insufficienza e carenza di motivazione.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in
realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (si veda quanto
riportato alle pagine 3 e 4 della motivazione, in cui si richiamano le risultanze investigative, ponendosi in rilievo il fatto che l’odierno imputato fu osservato dalla Forze dell’ordine mentre apriva il garage contenente lo stupefacente con delle chiavi in suo possesso).
Considerato che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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