Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24242 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PLATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2 luglio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la decisione impugnata,
con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due anni, undici mesi di reclusione e 670,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi
NOME, NOME e NOME, accertati a
Platì I’ll dicembre 2020.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della decisione impugnata, chiede
il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Reggio Calabria nel pieno rispetto delle risultanze processuali (tra le
altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017,
NOME, Rv. 271227 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti Carabinieri della Stazione RAGIONE_SOCIALE Platì, I’ll dicembre 2020, risultava
univocamente orientato contro NOME COGNOME, che non spiegava le ragioni per cui era in possesso del fucile da caccia TARGA_VEICOLO privo di punzonatura e del relativo
munizionamento, sequestrati presso un casolare del ricorrente, ubicato a Platì, in INDIRIZZO.
Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere al ricorrente le attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., che, com’è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione processuale dell’imputata (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.