Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29909 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29909 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 19/07/1978
omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
O disposto d’ufficio
O a richiesta di parte
[(imposto dalla legge
avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN
Letta la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile, avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con conferma della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena che, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Considerato che a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.
196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 02 luglio 2025.