Attenuanti Generiche: la Prossimità della Prescrizione non Rileva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di commisurazione della pena: la vicinanza della prescrizione del reato non può essere utilizzata come criterio per la concessione delle attenuanti generiche. Questa decisione chiarisce che la valutazione del giudice deve rimanere ancorata ai parametri oggettivi e soggettivi stabiliti dal codice penale, escludendo elementi estrinseci come il mero decorso del tempo.
I Fatti del Caso e la Decisione di Appello
Il caso trae origine dalla condanna inflitta dalla Corte d’Appello a un soggetto per il reato di detenzione abusiva di armi, previsto dall’art. 697 del codice penale. La pena stabilita era di un mese e quindici giorni di arresto. La Corte territoriale, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato l’impianto sanzionatorio senza concedere le circostanze attenuanti generiche richieste dalla difesa.
Il Ricorso in Cassazione: Le Ragioni della Difesa
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando due principali vizi della sentenza d’appello:
1. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
2. L’applicazione di una pena detentiva anziché di una più mite pena pecuniaria.
Il fulcro dell’argomentazione difensiva risiedeva nel fatto che la Corte d’Appello non avrebbe considerato un elemento ritenuto cruciale: il reato contestato era ormai prossimo a estinguersi per prescrizione. Secondo la tesi del ricorrente, questa circostanza avrebbe dovuto indurre i giudici a una valutazione più benevola e, di conseguenza, a una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione della decisione si fonda su una chiara e netta interpretazione della legge penale. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso era basato su un’erronea lettura delle norme applicabili.
Il punto centrale della decisione è che sia la concessione delle attenuanti generiche sia la determinazione del trattamento sanzionatorio (la scelta tra pena detentiva e pecuniaria e la sua quantificazione) devono avvenire esclusivamente sulla base dei criteri elencati nell’articolo 133 del codice penale. Tali criteri riguardano:
* La gravità del reato: desunta dalle modalità dell’azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato e dall’intensità del dolo o dal grado della colpa.
* La capacità a delinquere del colpevole: desunta dai motivi a delinquere, dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari, dalla condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
La Corte ha stabilito, in modo inequivocabile, che il dato della prossimità del decorso dei termini di prescrizione non può in alcun modo essere ricondotto a nessuno di questi criteri. Si tratta di un elemento processuale, legato al tempo, che non ha alcuna attinenza né con la gravità oggettiva del fatto commesso né con la personalità del suo autore.
Le Conclusioni: Rigore nell’Applicazione dei Criteri di Pena
Con questa ordinanza, la Cassazione rafforza un principio cardine del diritto penale: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena non è illimitata, ma deve essere esercitata entro i confini tracciati dal legislatore con l’art. 133 c.p. Introdurre elementi estranei, come la vicinanza alla prescrizione, significherebbe creare una disparità di trattamento ingiustificata e snaturare la funzione della pena. La decisione comporta, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della manifesta infondatezza del ricorso.
La vicinanza alla prescrizione del reato può giustificare la concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la prossimità del decorso dei termini di prescrizione non è un criterio previsto dall’art. 133 del codice penale e, pertanto, non può essere considerato per la concessione delle attenuanti generiche.
Quali criteri usa il giudice per concedere le attenuanti generiche e determinare la pena?
Il giudice deve valutare esclusivamente la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, basandosi sui criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, che includono le modalità dell’azione, la gravità del danno, i precedenti penali e la condotta del reo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2089 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2089 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACI BONACCORSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 9.4.2025 la Corte d’appello di Catania lo ha condannato alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per il reato di cui all’art. 697 cod. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado;
Rilevato che il ricorrente censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, dolendosi, in particolare, che la Corte d’appello non abbia tenuto in considerazione che il reato contestato era prossimo alla prescrizione;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, giacché fondato su una erronea interpretazione delle disposizioni di legge da applicare, in quanto sia la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. che la determinazione del trattamento sanzionatorio richiedono la valutazione dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., attinenti alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole, ai quali non può in alcun modo ricondursi il dato della prossimità del decorso dei termini di prescrizione;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025