Attenuanti Generiche: la Personalità Negativa Può Escluderle
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di concessione delle attenuanti generiche: la valutazione discrezionale del giudice di merito, se logicamente motivata, è insindacabile. Nel caso specifico, la personalità negativa dell’imputato, unita alla gravità del fatto, è stata ritenuta sufficiente per negare il beneficio, confermando la condanna per furto aggravato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, già condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto aggravato, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su due principali motivi di doglianza, con cui si contestava la decisione della Corte d’Appello di non riconoscere né la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) né le attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso
L’imputato, tramite il suo legale, lamentava principalmente due aspetti della sentenza impugnata:
1. Errata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non applicare la causa di non punibilità, nonostante la presunta lieve entità del fatto.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si contestava la mancanza e l’illogicità della motivazione con cui i giudici avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le censure. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno evidenziato come la non punibilità fosse stata correttamente esclusa a causa del “rilevato disvalore oggettivo della condotta” e della “rilevata abitualità nel reato”, essendo l’imputato gravato da numerosi precedenti specifici.
Più interessante è l’analisi sul secondo punto, quello relativo alle attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era pienamente sufficiente e logica. I giudici di merito avevano infatti posto l’accento sulla “negativa personalità dell’imputato” e sulla “gravità del fatto”, ritenendo questi due elementi ostativi alla concessione del beneficio.
Le motivazioni
La Cassazione ha rafforzato questo punto richiamando un suo precedente orientamento (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020), secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a considerare anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale. Questo significa che un singolo aspetto, come la personalità del colpevole o le modalità di esecuzione del reato, se ritenuto prevalente, può essere sufficiente a giustificare la decisione. Nel caso di specie, la personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti, è stata considerata un fattore determinante e sufficiente per negare una riduzione di pena. Inoltre, la Corte ha ribadito che la valutazione sulla congruità della pena è un giudizio di merito che sfugge al controllo di legittimità, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa non riscontrata in questa vicenda.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e strettamente legato alla valutazione del caso concreto da parte del giudice di merito. La decisione di negarle non richiede una motivazione analitica su tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p., essendo sufficiente che il giudice evidenzi l’elemento che ritiene decisivo, come la personalità dell’imputato. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa pronuncia serve come monito: la storia criminale di una persona e la gravità delle sue azioni pesano in modo significativo sulla determinazione finale della pena.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo la sentenza, può essere esclusa quando emerge un significativo disvalore oggettivo della condotta e, soprattutto, quando l’imputato dimostra un’abitualità nel reato, come testimoniato da plurimi precedenti specifici.
È sufficiente la sola personalità negativa dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
Sì. La Corte di Cassazione conferma che il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi anche su un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., che ritenga prevalente, come la personalità negativa del colpevole o la gravità del reato.
La Corte di Cassazione può riesaminare la congruità della pena stabilita dal giudice di merito?
No, la valutazione sulla congruità della pena è inammissibile nel giudizio di cassazione. La Corte può intervenire solo se la determinazione della pena è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31633 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il 20/07/1967
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
è
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME MassimoCOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; 2. Mancanza, manifesta illogicità della motivazione ed errata applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della rilevata abitualità nel reato, annoverando l’imputato plurimi precedenti specifici.
Considerato che tali circostanze sono state apprezzate con argomentare ìmmune da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato e la gravità del fatto;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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